L'ennesimo esempio di politica del rinvio ci offre lo spunto per rilevare l'inadeguatezza di provvedimenti pensati per il cartaceo, ma tenacemente riproposti anche sul terreno digitale, con effetti distorsivi.
La recente proroga di 3 mesi del termine ultimo per effettuare la conservazione delle fatture elettroniche consente di riflettere sullo status quo e su ciò che manca per una migliore gestione e semplificazione degli adempimenti.
Innanzitutto, se di proroga si doveva trattare, questa avrebbe dovuto riguardare la “novità” (si fa per dire) della fatturazione elettronica. Ma allora perché prorogare i termini anche per la conservazione dei libri, registri e documenti, i cui processi erano stati già attivati e completati da tempo? Se da una parte una proroga fa sempre comodo, dall'altra occorre considerare quanto sia diseducativa, perché rende il diritto meno certo, sia per il provvedimento in sé (è sintomatico di qualcosa che non è andato come sarebbe stato giusto che andasse) sia per il futuro (si inducono i soggetti destinatari di adempimenti ad aspettarsi che qualsiasi difficoltà si possa risolvere a suon di proroghe, generando attese che non sempre potranno essere accolte).
Fatta questa premessa, in ottica di semplificazione, perché costringere circa 5 milioni e mezzo di titolari di partita Iva (di cui almeno 3,5 milioni di piccolissime dimensioni) a preoccuparsi di un adempimento quando invece sarebbe bastato l'intervento di uno solo soggetto? Ci si riferisce in particolare al disposto di cui all'art. 1, c. 6-bis D.Lgs. 127/2015: “Gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 D.M. Economia 17.06.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.06.2014, n. 146, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, c. 211 L. 24.12.2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 D.M. 17.06.2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Di fatto l'intervento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate volto a emanare il predetto provvedimento avrebbe risolto i grattacapi di tantissimi contribuenti; un provvedimento che avrebbe potuto vedere la luce già 3 anni fa.
Considerato che il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è stato di recente prorogato al 30.06.2021, sin quando le fatture elettroniche saranno memorizzate nel Sistema di Interscambio (e lo saranno erga omnes quantomeno sino al 30.06.2021), gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti. In claris non fit interpretatio.
Posto che il ritardo nell'emanazione del provvedimento, tanto opportuno quanto obbligatorio, non può ricadere sulla testa dei contribuenti, sarebbe stata sufficiente una comunicazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in cui fosse annunciata la prossima emanazione del provvedimento, accompagnata dalla ovvia considerazione che, nelle more, i termini per la conservazione delle fatture elettroniche dovevano considerarsi sospesi.
Nel contempo, si potrebbe prevedere una revisione alla procedura di “caricamento” delle fatture elettroniche nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, quantomeno necessaria per le fatture transitate da SdI prima della data di adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate, magari sostituendola con la semplice indicazione dell'intervallo di date per cui il contribuente avesse inteso avvalersi del servizio offerto.
Nell'attesa delle auspicate semplificazioni e nell'ottica di non rendere le cose inutilmente complicate, si ricorda che il Sistema di Interscambio genera e trasmette ai mittenti (e conserva, in quanto Ente Pubblico) gli hash delle fatture elettroniche che transitano dal Sistema di Interscambio, garantendo l'abbinamento tra fattura elettronica Xml (in possesso del contribuente) e hash (in possesso dell'Agenzia) e assicurando tutte le condizioni di autenticità, immodificabilità e integrità della fattura elettronica; che senso ha quindi parlare ancora di obbligo di conservazione delle fatture elettroniche?
Auspicando l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idoneo a rendere ex lege già conservate a norma tutte le fatture Xml transitate da SdI con la semplice adesione dei contribuenti al servizio di consultazione, si invitano tutti quei portatori di interesse capaci di sensibilizzare anche il legislatore sulla questione: che senso ha oggi “burocratizzare” il digitale, seguendo logiche che hanno sinora disciplinato documentazione cartacea? Uno sforzo di visione, quindi, che deve andare a vantaggio della collettività, al di là di interessi personali e di resistenze al cambiamento.
L'ennesimo esempio di politica del rinvio ci offre lo spunto per rilevare l'inadeguatezza di provvedimenti pensati per il cartaceo, ma tenacemente riproposti anche sul terreno digitale, con effetti distorsivi.
La recente proroga di 3 mesi del termine ultimo per effettuare la conservazione delle fatture elettroniche consente di riflettere sullo status quo e su ciò che manca per una migliore gestione e semplificazione degli adempimenti.Innanzitutto, se di proroga si doveva trattare, questa avrebbe dovuto riguardare la “novità” (si fa per dire) della fatturazione elettronica. Ma allora perché prorogare i termini anche per la conservazione dei libri, registri e documenti, i cui processi erano stati già attivati e completati da tempo? Se da una parte una proroga fa sempre comodo, dall'altra occorre considerare quanto sia diseducativa, perché rende il diritto meno certo, sia per il provvedimento in sé (è sintomatico di qualcosa che non è andato come sarebbe stato giusto che andasse) sia per il futuro (si inducono i soggetti destinatari di adempimenti ad aspettarsi che qualsiasi difficoltà si possa risolvere a suon di proroghe, generando attese che non sempre potranno essere accolte).Fatta questa premessa, in ottica di semplificazione, perché costringere circa 5 milioni e mezzo di titolari di partita Iva (di cui almeno 3,5 milioni di piccolissime dimensioni) a preoccuparsi di un adempimento quando invece sarebbe bastato l'intervento di uno solo soggetto? Ci si riferisce in particolare al disposto di cui all'art. 1, c. 6-bis D.Lgs. 127/2015: “Gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 D.M. Economia 17.06.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.06.2014, n. 146, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, c. 211 L. 24.12.2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 D.M. 17.06.2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Di fatto l'intervento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate volto a emanare il predetto provvedimento avrebbe risolto i grattacapi di tantissimi contribuenti; un provvedimento che avrebbe potuto vedere la luce già 3 anni fa.Considerato che il termine per l'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è stato di recente prorogato al 30.06.2021, sin quando le fatture elettroniche saranno memorizzate nel Sistema di Interscambio (e lo saranno erga omnes quantomeno sino al 30.06.2021), gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti. In claris non fit interpretatio.Posto che il ritardo nell'emanazione del provvedimento, tanto opportuno quanto obbligatorio, non può ricadere sulla testa dei contribuenti, sarebbe stata sufficiente una comunicazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in cui fosse annunciata la prossima emanazione del provvedimento, accompagnata dalla ovvia considerazione che, nelle more, i termini per la conservazione delle fatture elettroniche dovevano considerarsi sospesi.Nel contempo, si potrebbe prevedere una revisione alla procedura di “caricamento” delle fatture elettroniche nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, quantomeno necessaria per le fatture transitate da SdI prima della data di adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate, magari sostituendola con la semplice indicazione dell'intervallo di date per cui il contribuente avesse inteso avvalersi del servizio offerto.Nell'attesa delle auspicate semplificazioni e nell'ottica di non rendere le cose inutilmente complicate, si ricorda che il Sistema di Interscambio genera e trasmette ai mittenti (e conserva, in quanto Ente Pubblico) gli hash delle fatture elettroniche che transitano dal Sistema di Interscambio, garantendo l'abbinamento tra fattura elettronica Xml (in possesso del contribuente) e hash (in possesso dell'Agenzia) e assicurando tutte le condizioni di autenticità, immodificabilità e integrità della fattura elettronica; che senso ha quindi parlare ancora di obbligo di conservazione delle fatture elettroniche?Auspicando l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idoneo a rendere ex lege già conservate a norma tutte le fatture Xml transitate da SdI con la semplice adesione dei contribuenti al servizio di consultazione, si invitano tutti quei portatori di interesse capaci di sensibilizzare anche il legislatore sulla questione: che senso ha oggi “burocratizzare” il digitale, seguendo logiche che hanno sinora disciplinato documentazione cartacea? Uno sforzo di visione, quindi, che deve andare a vantaggio della collettività, al di là di interessi personali e di resistenze al cambiamento.