Istruzioni per l'esonero contributivo D.L. 104/2020

18 Dicembre 2020
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Arrivate le indicazioni Inps (circolare n. 133/2020) in merito alla misura introdotta dal Decreto Agosto: vediamo gli aspetti principali.
L'art. 6 prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate tra il 15.08 e fino al 31.12.2020, in favore di lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso lo stesso datore di lavoro. Si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nello stesso arco temporale; sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L'incentivo spetta per un periodo non superiore a 6 mesi.
L'art. 7 prevede l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15.08.2020 e il 31.12.2020; l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi. Hanno accesso al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Anche se la formulazione testuale della norma fa genericamente riferimento ai “datori”, l'Inps precisa che la misura è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati in considerazione della specificità degli incentivi all'assunzione e della finalità della previsione normativa. L'esonero contributivo di cui all'art. 6 D.L. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati dal 15.08.2020 al 31.12.2020. Può essere riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale; in questo caso, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
L'esonero in esame è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi Inail, per un importo massimo di 8.060 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato; per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, il limite è fino a un massimo di 3 mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 euro (8.060/12); per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 Euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Per esempio, se un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (671,66/2). Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Per accedere al beneficio, bisogna inoltrare all'Inps apposita istanza in via telematica, con il modulo “DL104-ES accessibile tramite la sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

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