Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2025, diventano operative le nuove regole sull’Ires premiale, la misura che riduce di quattro punti percentuali l’aliquota dell’imposta sui redditi delle società, portandola dal 24% al 20%. L’agevolazione è riservata alle imprese che destinano parte degli utili ad apposite riserve e che effettuano investimenti qualificati in tecnologie 4.0 e nell’ambito della Transizione 5.0.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta, almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 deve essere accantonato in una riserva indisponibile. Inoltre, una quota non inferiore al 30% della stessa (e comunque almeno il 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti considerati “rilevanti”. Tra i requisiti ulteriori figurano l’incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Il decreto individua due categorie principali:
Per i beni 4.0 resta fondamentale il requisito dell’interconnessione ai sistemi aziendali o alla rete di fornitura, da garantire in modo continuativo per almeno metà del periodo di sorveglianza quinquennale. Per i beni 5.0, oltre all’interconnessione, l’impresa deve conseguire una riduzione dei consumi energetici: almeno il 3% a livello di struttura produttiva o il 5% sui processi interessati, da documentare con criteri analoghi a quelli previsti per il credito d’imposta Transizione 5.0.
L’art. 12 del decreto ammette la cumulabilità della riduzione Ires con altre agevolazioni, come i crediti d’imposta 4.0 e 5.0, purché nel rispetto del principio di non superamento del costo. In concreto, se un bene 4.0 è già stato agevolato con un credito del 40%, l’aliquota ridotta potrà applicarsi solo sul 60% residuo.
Si considera, infine, che i crediti 4.0 e 5.0 non concorrono alla formazione del reddito imponibile né della base Irap, con conseguenti implicazioni nella gestione contabile e nella determinazione della base su cui applicare la nuova aliquota.
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