IO Lavoro, meglio tardi che mai

23 Novembre 2020
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Al via le istanze per l'agevolazione contributiva destinata a favorire l'assunzione disoccupati.
Dopo quasi 10 mesi di attesa è stata finalmente emanata la circolare Inps 26.10.2020, n. 124, che ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo denominato “IO Lavoro. La misura è contenuta nel decreto direttoriale 11.02.2020, n. 52: per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, è disponibile l'agevolazione “IncentivO Lavoro” pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione. Tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, possono beneficiare dell'agevolazione.
L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarano l'immediata disponibilità al lavoro (DID). I lavoratori che al momento dell'assunzione incentivata hanno già compiuto il 25° anno di età, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
In caso di lavoratore over 25 anni alla data della trasformazione, rimane fermo il rispetto del requisito consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Requisito che, per converso, non è necessario per i lavoratori di età massima pari a 24 anni e 364 giorni. Si ritiene preclusa l'agevolazione connessa all'assunzione a tempo indeterminato, se l'azienda sta utilizzando gli ammortizzatori sociali (salvo per mansioni diverse da quelle possedute dai lavoratori sospesi), mentre la misura potrebbe essere compatibile con la cassa integrazione “Covid-19.
È importante ricordare che il rispetto dell'incremento occupazionale, per ottenere il beneficio, è obbligatorio solo nel caso in cui sia superata la soglia degli aiuti de minimis, pari a 100.000 euro per il settore trasporto c/terzi e 200.000 euro per gli altri settori di attività. Il limite si riferisce all'arco temporale triennale (anno nel quale inizia l'incentivo e i 2 anni precedenti).
Per ottener l'incentivo i datori di lavoro dovranno presentare un'istanza preliminare di ammissione attraverso i consueti canali telematici dell'Inps (ex Diresco). L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps, secondo il principio generale dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole richieste relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.01 e il 25.10, presentate all'Istituto entro il 16.11 (il termine inizialmente fissato al 6.11 è stato modificato dal messaggio Inps n. 4191/2020) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza delle assunzioni.
Al via le istanze per l'agevolazione contributiva destinata a favorire l'assunzione disoccupati.
Dopo quasi 10 mesi di attesa è stata finalmente emanata la circolare Inps 26.10.2020, n. 124, che ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo denominato “IO Lavoro”. La misura è contenuta nel decreto direttoriale 11.02.2020, n. 52: per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020, è disponibile l'agevolazione “IncentivO Lavoro” pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione. Tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, possono beneficiare dell'agevolazione.L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarano l'immediata disponibilità al lavoro (DID). I lavoratori che al momento dell'assunzione incentivata hanno già compiuto il 25° anno di età, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.In caso di lavoratore over 25 anni alla data della trasformazione, rimane fermo il rispetto del requisito consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Requisito che, per converso, non è necessario per i lavoratori di età massima pari a 24 anni e 364 giorni. Si ritiene preclusa l'agevolazione connessa all'assunzione a tempo indeterminato, se l'azienda sta utilizzando gli ammortizzatori sociali (salvo per mansioni diverse da quelle possedute dai lavoratori sospesi), mentre la misura potrebbe essere compatibile con la cassa integrazione “Covid-19”.È importante ricordare che il rispetto dell'incremento occupazionale, per ottenere il beneficio, è obbligatorio solo nel caso in cui sia superata la soglia degli aiuti de minimis, pari a 100.000 euro per il settore trasporto c/terzi e 200.000 euro per gli altri settori di attività. Il limite si riferisce all'arco temporale triennale (anno nel quale inizia l'incentivo e i 2 anni precedenti).Per ottener l'incentivo i datori di lavoro dovranno presentare un'istanza preliminare di ammissione attraverso i consueti canali telematici dell'Inps (ex Diresco). L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps, secondo il principio generale dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole richieste relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1.01 e il 25.10, presentate all'Istituto entro il 16.11 (il termine inizialmente fissato al 6.11 è stato modificato dal messaggio Inps n. 4191/2020) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza delle assunzioni.

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