Il nuovo regime di esenzione IVA degli enti associativi è stato rinviato per effetto della posticipazione al 2024 dalla legge di Bilancio 2022. Queste disposizioni riservano del tempo in più per revisionare la norma, ma non permettono a ODV e APS di applicarle immediatamente.
Già il decreto Fisco-Lavoro ha modificato l’IVA nei riguardi delle prestazioni di servizi e gestione di beni come:
Per le ODV, visto che operano unicamente per fini di solidarietà, non vengono considerate cessioni di beni e nemmeno prestazioni di servizi ai fini dell’IVA.
Per quanto riguarda le APS le operazioni di somministrazione sarebbero esenti nel caso in cui siano rese nei confronti dei cittadini, diverso da prima che era riservata anche agli associati.
Le nuove disposizioni operano solamente ai fini di IVA e quindi non introducono un nuovo regime forfettario di tassazione e neanche un principio di rilevanza ai fini della formazione d’impresa degli enti.
Entro il 2024 dovranno, quindi, essere analizzati due punti fondamentali:
Quali saranno i corrispettivi specifici che passeranno al nuovo regime di esenzione IVA;
Vedere quale trattamento riservare alle operazioni che non dovrebbe essere in campo IVA perchè mancanti del presupposto di abilità, sarà un trattamento riguardante le operazioni occasionali.
Bisogna però distinguere le abitualità e le occasionalità; le prime hanno un aspetto qualitativo ad interpretazione soggettiva e la legge di bilancio 2022 ha escluso tutte le persone fisiche esercenti dall’attività economica. Questo principio è escluso da quello di occasionalità che prevede l’esonero da qualsiasi adempimento se si è sotto alla cifra arrotondata per difetto di 30 mila euro.
Tra due anni quindi gli associati che versano le quote associative senza servizi aggiuntivi, non sono considerati nella rilevanza IVA, mentre se sono quote aggiuntive e integrative per l’ottenimento dei corrispettivi specifici di beni e servizi sono rilevanti IVA.
Fonte: Redazione TFDC
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