Il reato di frode nelle pubbliche forniture

25 Agosto 2020
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Una nuova fattispecie che si aggiunge al lungo elenco dei reati presupposto della responsabilità 231 per le imprese impegnate in appalti, bandi e gare con la Pubblica Amministrazione.
Con il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF, entrato in vigore il 30.07.2020, la frode nelle pubbliche forniture è stata inserita nell’art. 24 D.Lgs. 231/2001 ed è prevista dall’art. 356 c.p., che testualmente recita: “Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente” (medicinali, armamenti, ecc.). Nell’ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni diverse: può concretizzarsi durante l’esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura. Alcuni esempi di condotte illecite possono trarsi dalle notizie più o meno recenti riportate dagli organi di stampa: si pensi alle forniture di materiali e attrezzature sanitari non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite durante l’emergenza sanitaria, alla realizzazione di opere utilizzando materiali scadenti per lucrare sulla differenza tra lo speso e l’incassato, ecc.
La fattispecie di frode nelle pubbliche forniture non va confusa con altre simili, ossia con i reati di “inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e di “truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici”, rispettivamente, artt. 355 e 640, c. 2, n. 1, c.p.; il secondo è peraltro un reato 231.
Secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per frode si deve intendere qualsiasi comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Vale a dire che è sufficiente la consapevolezza (dolo) di non eseguire in modo corretto il contratto perché il reato sia ascrivibile, a differenza del reato di truffa, per la cui configurabilità sono necessari gli artifizi o raggiri per indurre in errore la P.A. La non corretta esecuzione del contratto deve comunque essere “significativa” rispetto alle condizioni pattuite, previste da norme o da atti amministrativi, in termini qualitativi e quantitativi tali da gravare negativamente sullo svolgimento del rapporto contrattuale.
Qualora il reato sia ascritto all’ente, perché commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti, specie se si opera con la Pubblica Amministrazione. Oltre alle sanzioni pecuniarie sono previste anche quelle interdittive, per esempio il divieto di contrattare con la stessa P.A. Da evidenziare, inoltre, che l’art. 80 del Codice dei contratti pubblici include il reato di frode nelle pubbliche forniture tra i motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, in caso di condanna con sentenza definitiva, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o patteggiamento. Tale esclusione è prevista anche se il reato commesso è riconducibile alla responsabilità di un subappaltatore.



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