Dopo il restyling, l'Agenzia delle Entrate (circolare 23.07.2021, n. 9/E) ha fornito chiarimenti in materia.
Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ha subito un restyling a seguito delle novità apportate dall'art. 1, cc. 1051-1063 della legge di Bilancio 2021. Il Decreto Sostegni-Bis ha completato il processo di revisione apportando ulteriori modifiche alla misura in commento. In estrema sintesi, le novità più importanti si possono così sintetizzare:
La norma, tuttavia, non sempre brilla di chiarezza e le modifiche che si sono succedute sono talvolta caratterizzate da una mancanza di coordinamento tale da suscitare dubbi su alcune questioni. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.07.2021, n. 9/E, ha fornito una serie di chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti.
In particolare, è stato chiarito che il credito d'imposta spetta anche a fronte di investimenti effettuati tramite contratti di leasing, confermando che il mancato richiamo della legge a tali contratti non corrisponde a una volontà del legislatore di escluderli, ma a una mera carenza di coordinamento normativo.
Un chiarimento sui requisiti soggettivi riguarda l'applicabilità dell'agevolazione alle reti di imprese, con la precisazione che rientrano nel novero dei soggetti agevolati solo le “reti-soggetto”, essendo assimilate agli enti commerciali, mentre ne sono escluse le “reti-contratto” in quanto non dotate di soggettività tributaria. Viene ulteriormente precisato che tra i soggetti destinatari del bonus sono compresi anche STP ed esercenti arti e professioni in forma associata.
Altro dubbio che viene chiarito riguarda il caso degli investimenti effettuati nel periodo di coesistenza delle disposizioni della legge di Bilancio 2020 con quelle della legge di Bilancio 2021. L'Agenzia delle Entrate afferma che gli investimenti completati entro il 30.06.2021, per i quali alla data del 15.11.2020, risulta “prenotato” il bene con versamento dell'acconto del 20%, sono sottoposti alla previgente disciplina. Agli investimenti completati successivamente, si applica la nuova disciplina.
Viene chiarito anche il caso degli investimenti per i quali il contribuente ha percepito contributi pubblici finalizzati all'acquisizione dei beni agevolati. In tale circostanza, il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, precisando al paragrafo 6.1, che la cumulabilità delle agevolazioni incontra il limite massimo del costo sostenuto del bene agevolabile. Costo agevolabile che tiene conto dell'Iva indetraibile (paragrafo 4.2), ma solo quella totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 e quella per effetto dell'opzione ex art. 36-bis del citato decreto, con esclusione quindi dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata che costituisce, secondo l'Agenzia, una componente di costo generale.
Infine, viene confermato l'orientamento sulla possibilità di utilizzo del credito d'imposta anche oltre il 3° anno successivo dall'entrata in funzione dei beni o dall'interconnessione per i beni “Industria 4.0”.
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