Un potere ampio e discrezionale che, con le nuove regole, spetta unicamente agli ispettori del lavoro.
L'art. 12-bis D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), nel riscrivere l'art. 14 D.Lgs. 124/2004, ha riportato l'attenzione del legislatore su uno dei poteri più oscuri e discrezionali in capo agli organi di vigilanza: il potere di disposizione, ovvero la possibilità di adottare un provvedimento esecutivo nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui venga accertata un'irregolarità che non sia supportata da una sanzione penale o amministrativa.
In tal modo, viene assicurata una sorta di presidio sanzionatorio anche nei confronti di quegli obblighi normativi o contrattuali, la cui inosservanza non comporta alcuna conseguenza per il trasgressore.
In termini pratici, si tratta di un ordine che gli ispettori del lavoro, e soltanto questi con le nuove regole, possono impartire allorquando ravvisino un comportamento non regolamentare in materia di lavoro e legislazione sociale oppure di prevenzione infortuni.
L'ambito di applicazione è dunque molto ampio, abbracciando qualsiasi infrazione scaturente da una violazione di legge o dei contratti collettivi, con esclusione di accordi individuali tra le parti. Sono da ritenersi escluse, altresì, le obbligazioni di natura patrimoniale, per il cui adempimento appaiono molto più utili altri strumenti come la diffida accertativa o la conciliazione monocratica.
Attraverso l'esercizio del potere in questione, l'organo ispettivo intima alla parte datoriale di ripristinare la situazione di regolarità normativa configurata e, in caso di mancata ottemperanza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, non diffidabile ex art. 13 D.Lgs. 124/2004.
Le possibili ipotesi di irregolarità soggette al potere dispositivo sono le più disparate: si va dal mancato rispetto della pausa dopo 6 ore di lavoro all'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, passando per la mancata indicazione nella lettera di assunzione del diritto di precedenza ex art. 24, c. 4 D.Lgs. 81/2015 previsto nei contratti a tempo determinato.
Per quanto concerne il diritto d'impugnativa avverso il provvedimento di disposizione, non ci sono novità sostanziali rispetto alla vecchia formulazione dell'art. 14 D.Lgs. 124/2004. È infatti ammesso ricorso innanzi al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro che decide nel termine di 15 giorni e, qualora non si pronunci, valgono le norme sul silenzio-rigetto.
Vale la pena ricordare che la presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento di disposizione.
Ove, invece, il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non spieghi opposizione, ovvero il ricorso venga respinto, oltre a comminare la citata sanzione amministrativa, l'Organo ispettivo potrà eventualmente procedere all'emanazione di una diffida accertativa quando ne ricorrano i presupposti oppure quando abbia effettuato ulteriori accertamenti in ordine ai diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.
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