Il mancato pagamento del bollo sulle fatture

25 Gennaio 2021
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Somme diverse da versare a seconda delle modalità di assolvimento del tributo e di quando è stata sanata la tardività.
L'art. 13, c. 1 D.P.R. 642/1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 Euro per ogni fattura rilasciata dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un'obbligazione pecuniaria. L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 Euro. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta, si provvede o mediante il pagamento tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, o mediante versamento virtuale, o versamento in conto corrente postale.
La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è contenuta nell'art. 15, secondo cui per determinate categorie di atti il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione effettuata dal Fisco, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta con modalità esclusivamente telematica, entro il giorno 20 del primo mese successivo del trimestre di riferimento.
Quindi, riepilogando, l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta mediante contrassegno per le sole fatture cartacee; con le modalità virtuali di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici; e con le modalità individuate dall'art. 6 D.M. 17.06.2014 per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.
Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta, con modalità diverse dal contrassegno.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di assolvimento del tributo mediante le modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 e attraverso le modalità di cui all'art. 6 D.M. 17.06.2014, l'omesso o insufficiente versamento viene punito applicando l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 con una sanzione amministrativa modulata secondo il momento in cui è sanata la tardività. La sanzione, quindi, è pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine; pari al 15% se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza e al 30% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento secondo le disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.
L'art. 12-novies D.L. 34/2019, con riferimento alle fatture trasmesse mediante SdI, dispone che, a decorrere dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunichi al soggetto passivo l'ammontare della sanzione di cui al citato art. 13 D.Lgs. 471/1997 come sopra modulata, ridotta a 1/3. La riduzione si applica soltanto se la definizione avviene entro 30 giorni dalla comunicazione. La palla passa quindi al contribuente, chiamato a versare la somma entro 30 giorni, pena l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

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