Il limite reddituale tiene conto solo del lavoro dipendente

13 Ottobre 2020
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Le Entrate hanno chiarito quando è possibile beneficiare della riduzione del cuneo fiscale prevista dall'art. 2 D.L. 3/2020.
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, il legislatore, con l'art. 2 D.L. 5.02.2020, n. 3, ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 100 euro al mese, in luogo degli 80 euro collegati al c.d. “Bonus Renzi”.
Il nuovo bonus fiscale è applicato in misura diversa a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito complessivo lordo annuo da 8.174 a 40.000 euro.
Ai fini della determinazione del limite reddituale previsto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 8/E/2020, che necessita considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Ne consegue che, ai fini del calcolo del limite reddituale di 40.000 euro, occorre tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d'imposta 2019, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Tale orientamento, successivamente ribadito anche con la successiva circolare 11/E/2020, risulta in coerenza con i chiarimenti già forniti in relazione al c.d. “Bonus Renzi” con la circolare 28/E/2016.
Si evidenzia che il trattamento integrativo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Si ricorda che il trattamento risulta in misura fissa, pari a 100 euro al mese, per tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 28.000 euro.
Un'ulteriore detrazione fiscale è prevista, invece, per i lavoratori con reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro, ai quali spetta una detrazione pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, calcolata quale rapporto tra l'importo massimo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Il datore di lavoro può recuperare il premio, anticipato al dipendente, mediante compensazione orizzontale, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine sono stati istituiti i codici tributo “1699” e “169E” (per gli enti pubblici) denominati “Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.



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