Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 il Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI; alcune disposizioni sono già operative, altre attendono un "pass" dall'Europa.
I decreti che in tempo di Covid hanno previsto misure per sostenere la liquidità delle imprese, quali il Cura Italia e il Liquidità, hanno apportato modifiche al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI e hanno introdotto una disciplina speciale con l'obiettivo di potenziare lo strumento; in tal modo è stato consentito a imprese e professionisti di ottenere prestiti bancari che, in mancanza della garanzia pubblica del Fondo, non sarebbero mai stati erogati.
Le ultime modifiche al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI sono state introdotte con il Decreto Sostegni-bis. Alcune di queste modifiche sono già operative a partire dal 26.05.2021 mentre altre non possono ancora essere applicate in quanto attendono il via libera dell'Europa; il Gestore del Fondo, il Mediocredito Centrale, con un'apposita Circolare comunicherà l'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Tra le misure già operative rientrano la proroga al 31.12.2021 della disciplina speciale dello strumento e la possibilità di usufruire della copertura del Fondo per le PMI e i titolari di partita Iva che beneficiano della moratoria dei mutui, anch'essa prorogata per tutto l'anno in corso.
Altra disposizione del Decreto già applicabile prevede che le imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, le cosiddette Midcap, non possono più ottenere la garanzia del Fondo a fronte di singole operazioni di finanziamento; l'ottenimento della garanzia è possibile solo nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
La garanzia pubblica di portafoglio è diretta a sostenere crediti a medio e lungo termine finalizzati a finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento; in deroga all'attuale disciplina del Fondo, il Sostegni-bis innalza a 500 milioni di euro l'ammontare massimo di questi portafogli di finanziamento e prevede che i soggetti beneficiari siano ammessi alla garanzia senza effettuare la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo.
Inoltre, per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti inferiore a 500, viene istituita nell'ambito del Fondo un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, tra cui rientrano anche i minibond; sarà tuttavia un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a stabilire modalità e condizioni per la concessione della garanzia.
Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 il Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI; alcune disposizioni sono già operative, altre attendono un "pass" dall'Europa.
I decreti che in tempo di Covid hanno previsto misure per sostenere la liquidità delle imprese, quali il Cura Italia e il Liquidità, hanno apportato modifiche al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI e hanno introdotto una disciplina speciale con l'obiettivo di potenziare lo strumento; in tal modo è stato consentito a imprese e professionisti di ottenere prestiti bancari che, in mancanza della garanzia pubblica del Fondo, non sarebbero mai stati erogati.Le ultime modifiche al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI sono state introdotte con il Decreto Sostegni-bis. Alcune di queste modifiche sono già operative a partire dal 26.05.2021 mentre altre non possono ancora essere applicate in quanto attendono il via libera dell'Europa; il Gestore del Fondo, il Mediocredito Centrale, con un'apposita Circolare comunicherà l'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.Tra le misure già operative rientrano la proroga al 31.12.2021 della disciplina speciale dello strumento e la possibilità di usufruire della copertura del Fondo per le PMI e i titolari di partita Iva che beneficiano della moratoria dei mutui, anch'essa prorogata per tutto l'anno in corso.
Per i prestiti già in essere e per quelli che saranno richiesti entro il 30.06 il Decreto Sostegni-bis ha confermato la copertura della garanzia rilasciata dal Fondo nella misura del 100% per finanziamenti fino a 30.000,00 euro e del 90% per quelli di ammontare superiore, con tetto fino a 5 milioni di euro.
Per i prestiti richiesti a partire dal 1.07.2021 e la cui durata superi i 6 anni il Decreto riduce la garanzia di 10 punti percentuali, vale a dire dal 100% al 90% per i prestiti di ammontare compreso entro i 30.000,00 euro e dal 90% all'80% per quelli che superano la soglia dei 30.000,00.
Inoltre, il Sostegni-bis conferma la concessione automatica della garanzia per i prestiti fino a 30.000,00 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente; per i prestiti di ammontare superiore continuerà ad essere effettuata una valutazione del rischio dei beneficiari che non terrà però in considerazione l'aspetto andamentale.
Altra disposizione del Decreto già applicabile prevede che le imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, le cosiddette Midcap, non possono più ottenere la garanzia del Fondo a fronte di singole operazioni di finanziamento; l'ottenimento della garanzia è possibile solo nell'ambito di portafogli di finanziamenti.La garanzia pubblica di portafoglio è diretta a sostenere crediti a medio e lungo termine finalizzati a finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento; in deroga all'attuale disciplina del Fondo, il Sostegni-bis innalza a 500 milioni di euro l'ammontare massimo di questi portafogli di finanziamento e prevede che i soggetti beneficiari siano ammessi alla garanzia senza effettuare la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo.Inoltre, per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti inferiore a 500, viene istituita nell'ambito del Fondo un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, tra cui rientrano anche i minibond; sarà tuttavia un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a stabilire modalità e condizioni per la concessione della garanzia.