Occorre un peggioramento del risultato d’esercizio 2020 almeno pari al 30% rispetto al 2019 e la dichiarazione dei redditi presentata entro il 30.09.2021. Spetterà al netto di tutti i contributi a fondo perduto già ricevuti.
L’ultima delle tranche dei contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto Sostegni-bis è il contributo perequativo (art. 1, cc. 16-27 D.L. 73/2021).
Tale contributo, a differenza degli altri, viene calcolato sulla variazione del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019, quello del 2020 deve avere avuto un peggioramento in misura pari o superiore al 30% rispetto al 2019 (percentuale stabilita dal D.M. Economia 12.11.2021).
Per fruire del contributo:
L’ammontare massimo del contributo spettante non può essere superiore a 150.000 euro e può essere accreditato sul conto corrente o riconosciuto quale credito d’imposta.
Per capire l’ammontare del contributo spettante occorre effettuare questa operazione: (Risultato d’esercizio 2019 – Risultato d’esercizio 2020) – contributi a fondo perduto già ricevuti, moltiplicato per la percentuale spettante differenziata a seconda dei ricavi 2019.
I contributi a fondo perduto già ricevuti possono essere: il contributo Rilancio, il contributo centri storici, il contributo santuari, il contributo comuni montani, il contributo Natale, il contributo Sostegni, il contributo Sostegni-bis automatico, il contributo Sostegni-bis attività stagionali. Per avere certezza del ricevuto è opportuno controllare dal portale “Fatture e Corrispettivi” / Contributo a fondo perduto / Servizi per compilare e trasmettere l’istanza / Consultazione esito / selezionare uno ad uno i diversi contributi.
Le percentuali spettanti invece sono:
Per quanto riguarda il campo specifico da controllare per verificare l’importo del risultato economico dell’esercizio 2019 e 2020 (come disposto dal provvedimento 4.09.2021, n. 227357) si riportano le casistiche più diffuse:
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