Un'assenza giustificata, molto spesso non sfruttata pienamente, è il congedo parentale, conosciuto anche come maternità facoltativa, che può essere richiesto sia dalla madre che dal padre, se lavoratori dipendenti.
Durata del congedo
Il congedo parentale può essere usufruito:
Rispettando il limite complessivo previsto, il congedo parentale spetta:
Se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo richiesto, il congedo terminerà con la chiusura del rapporto di lavoro. |
Indennità spettante ai lavoratori
Entro i primi 6 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
Dai 6 agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia):
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
Esempio Coppia di genitori con un figlio di 5 anni
Coppia di genitori con un figlio di 7 anni, 4 mesi di congedo parentale già fruiti dalla madre e indennizzati al 30% dopo la maternità obbligatoria
oppure
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Domanda online
Per non perdere il diritto alla prestazione, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps relative domande online:
La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, il congedo è riconosciuto solo per i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato e, comunque, almeno 5 giorni prima (per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni).
Modalità di utilizzo del congedo parentale e conteggio del periodo usufruito
Il congedo parentale può essere usufruito in modo continuativo, frazionato o su base oraria.
Esempio 1° periodo richiesto: da lunedì 8.02.2021 a venerdì 12.03.2021, vengono utilizzati 1 mese (dal 8.02 al 7.03) e 5 giorni (dal 8.03 al 12.03). 2° periodo richiesto: da lunedì 29.03.2021 a venerdì 23.04.2021, vengono utilizzati 26 giorni. Il totale del congedo parentale è di 2 mesi (1 mese + 30 giorni) e 1 giorno. |
Nel conteggio delle giornate, le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta:
Esempio
Non essendoci ripresa dell’attività vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni |
Esempio
Con la ripresa dell’attività non vengono conteggiate le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 31 giorni (26 + 5), che l’Inps conterà come 1 mese e 1 giorno. |
Esempio
Nonostante la malattia, ma non essendoci reale ripresa dell’attività, vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni. |
Su base oraria
Si dovrà presentare una domanda per ogni singolo mese solare, se si vuole usufruire per i mesi di marzo e aprile, dovranno essere presentate due distinte domande.
Nel periodo richiesto non vengono conteggiate le giornate di domenica e sabato, perché avviene la ripresa dell’attività.
Si potrà usufruire per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente all’inizio del congedo parentale. Quindi, l’Inps attualmente non prevede un utilizzo di ore per ogni giornata diverso da metà delle ore giornaliere lavorative.
Esempio
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Trasformazione da full-time a part-time
Dal 2015 è prevista la possibilità di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Al termine del periodo richiesto, il rapporto tornerà a tempo pieno.
Attenzione a non confondersi
Il congedo parentale è diverso dal congedo di paternità (o congedi papà) che dev’essere usufruito entro i 5 mesi di vita del bambino. Per il 2021 è pari a:
Un'assenza giustificata, molto spesso non sfruttata pienamente, è il congedo parentale, conosciuto anche come maternità facoltativa, che può essere richiesto sia dalla madre che dal padre, se lavoratori dipendenti.
Durata del congedoIl congedo parentale può essere usufruito:
entro i primi 12 anni di vita del bambino, nel caso di adozione o affidamento, invece, si parla di 12 anni dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare, però non oltre il limite dei 18 anni del figlio;
per un periodo massimo di 10 o 11 mesi;
dai genitori anche contemporaneamente.
Rispettando il limite complessivo previsto, il congedo parentale spetta:
alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi (che possono aumentare a 7 in caso di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati);
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di maternità obbligatoria della madre a partire dal giorno successivo al parto e anche se la stessa non lavora;
al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.
Se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo richiesto, il congedo terminerà con la chiusura del rapporto di lavoro.
Indennità spettante ai lavoratoriEntro i primi 6 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
per un periodo massimo complessivo madre e/o padre di 6 mesi;
indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla retribuzione del mese precedente all’inizio del periodo di congedo.
Dai 6 agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia):
per i giorni mancanti al limite dei 6 mesi e per altri periodi fino ai 10 o 11 mesi oppure per i periodi massimi individuali;
indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione nel 2021 è di € 515,58 mensili. Se superiore non spetta nessuna indennità.
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
l’assenza è giustificata ma non è prevista nessuna indennità.
EsempioCoppia di genitori con un figlio di 5 anni
6 mesi vengono fruiti dalla madre e indennizzati al 30%;
i restanti 4 mesi vengono richiesti dal padre che non percepisce alcuna indennità. Il periodo massimo è elevato da 10 a 11 mesi e il padre può usufruire di un ulteriore mese.
Coppia di genitori con un figlio di 7 anni, 4 mesi di congedo parentale già fruiti dalla madre e indennizzati al 30% dopo la maternità obbligatoria
La madre può richiedere ulteriori 2 mesi, che possono essere indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito;
il padre può richiedere i restanti 4+1 mesi, indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito.
oppure
La madre non usufruisce di altri periodi di congedo;
il padre può usufruire dei restanti 6+1 mesi, indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito.
Domanda onlinePer non perdere il diritto alla prestazione, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps relative domande online:
in maniera autonoma tramite apposita procedura presente nel sito Inps, accedendo con le credenziali SPID;
avvalendosi del servizio di assistenza degli uffici patronato.
La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, il congedo è riconosciuto solo per i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.Il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato e, comunque, almeno 5 giorni prima (per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni).Modalità di utilizzo del congedo parentale e conteggio del periodo usufruito
Il congedo parentale può essere usufruito in modo continuativo, frazionato o su base oraria.
Periodo continuativo: nella domanda presentata all’Inps si indica la data di inizio e fine del periodo richiesto.
Periodo frazionato: dovrà essere presentata una domanda per ogni periodo richiesto. Se il periodo di congedo non coincide con il mese o multipli: si calcolano prima i mesi interi e per la restante parte di periodo inferiore al mese vengono conteggiate le giornate di assenza fino al raggiungimento massimo di 30.
Esempio
1° periodo richiesto: da lunedì 8.02.2021 a venerdì 12.03.2021, vengono utilizzati 1 mese (dal 8.02 al 7.03) e 5 giorni (dal 8.03 al 12.03).
2° periodo richiesto: da lunedì 29.03.2021 a venerdì 23.04.2021, vengono utilizzati 26 giorni. Il totale del congedo parentale è di 2 mesi (1 mese + 30 giorni) e 1 giorno.
Nel conteggio delle giornate, le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta:
sono conteggiati se compresi nel periodo richiesto;
sono conteggiati se si susseguono più periodi, senza ripresa dell’attività;
non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività;
non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività successivamente a un’assenza per ferie, permessi o malattia.
Esempio
1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
2° periodo richiesto: da lunedì 1.03.2021 a venerdì 5.03.2021.
Non essendoci ripresa dell’attività vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni
Esempio
1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
ripresa dell’attività: lunedì 1.03.2021;
2° periodo richiesto: da lunedì 8.03.2021 a venerdì 12.03.2021.
Con la ripresa dell’attività non vengono conteggiate le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 31 giorni (26 + 5), che l’Inps conterà come 1 mese e 1 giorno.
Esempio
1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
malattia: da lunedì 1.03.2021 a venerdì 5.03.2021;
2° periodo richiesto: da lunedì 8.03.2021 a venerdì 12.03.2021.
Nonostante la malattia, ma non essendoci reale ripresa dell’attività, vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni.
Su base orariaSi dovrà presentare una domanda per ogni singolo mese solare, se si vuole usufruire per i mesi di marzo e aprile, dovranno essere presentate due distinte domande.Nel periodo richiesto non vengono conteggiate le giornate di domenica e sabato, perché avviene la ripresa dell’attività.Si potrà usufruire per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente all’inizio del congedo parentale. Quindi, l’Inps attualmente non prevede un utilizzo di ore per ogni giornata diverso da metà delle ore giornaliere lavorative.
Esempio
Con un orario settimanale pari a 40 ore, il congedo parentale sarà pari a 20 ore settimanali, suddivise in 4 ore giornaliere.
Orario settimanale di 36 ore, dal lunedì al giovedì 8 ore al giorno e venerdì 4 ore. Il congedo parentale sarà pari a 18 ore settimanali, 4 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 2 ore al venerdì.
Trasformazione da full-time a part-timeDal 2015 è prevista la possibilità di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.Al termine del periodo richiesto, il rapporto tornerà a tempo pieno.Attenzione a non confondersi
Il congedo parentale è diverso dal congedo di paternità (o congedi papà) che dev’essere usufruito entro i 5 mesi di vita del bambino. Per il 2021 è pari a:
10 giorni obbligatori, assenza che non incide sulla maternità della madre;
1 giorno facoltativo, in questo caso l’indennità spetta solo al papà e la giornata non sarà riconosciuta alla mamma.