Il bonus mobili con interventi antisismici


Apertura dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di combinare le due agevolazioni, rilasciata in uno degli incontri con la stampa specializzata.
Com'è noto, l'art. 119 D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità di applicare la detrazione maggiorata del 110% anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico, compresi gli acquisti di case antisismiche; il successivo art. 121 ha previsto la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione e sconto e, infine, l'art. 1, c. 58, lett. b), n. 2 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha reintrodotto la detrazione per l'acquisto dei mobili. Sulle 2 situazioni sono sorte alcune perplessità, solo in parte superate grazie alle numerose risposte alle domande frequenti (Faq) e agli interpelli.
Il primo problema analizzato riguarda il contribuente che esegue interventi antisismici, per i quali spetta anche la detrazione del 110%, ai sensi dell'art. 119, c. 4 D.L. 34/2020 e che procede anche con l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, con l'intenzione di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto del bonus.
Le Faq n. A08.7 sul sito della Presidenza del Consiglio evidenzia che l'art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 prevede che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (…) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”; si tratta, di fatto del più noto “bonus mobili”, reintrodotto dall'art. 1, c. 58, lett. b), n. 2 L. 178/2020 per le spese sostenute nel corso del 2021. Nella risposta, considerato che l'art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (Tuir) costituisce la disciplina generale di riferimento per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, e che per accedere al bonus mobili si rende necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti all'art. 3, lett. b), c) e d) D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), viene precisato che il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, della detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119, c. 4 del Decreto Rilancio.
Nella citata risposta viene confermato che il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, tenendo però conto, si aggiunge, che la detrazione per l'acquisto dei mobili, alla stessa stregua del bonus verde, non è cedibile.
L'art. 121, c. 1 D.L. 34/2020 dispone la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura anche con riferimento all'acquisto delle case antisismiche giacché le citate cessioni sono indicate dal successivo comma 2, che richiama i commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 D.L. 63/2013. Sul punto, però, si deve porre estrema attenzione: non è sufficiente che entro il 30.06.2022 la ricostruzione sia stata ultimata, ma entro la stessa data (30.06.2022) l'immobile deve essere ceduto e deve essere stipulato il rogito; soltanto così è possibile beneficiare della detrazione maggiorata del 110%.
Infine, con riferimento all'applicazione dello sconto e della tipologia di pagamento utilizzato, si rende necessario che il notaio indichi nell'atto di acquisto il prezzo convenuto al netto dello sconto, l'importo dello sconto riconosciuto, il corrispettivo pagato e i mezzi di pagamento utilizzati.

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