
Con il decreto Sostegni bis, si sono introdotte alcune norme che introducono un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. In particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento.
Al riguardo, si evidenzia che nel modello Redditi PF 2021 non è previsto uno specifico campo in cui indicare il nuovo credito d’imposta “prima casa under 36”, tenuto conto che i modelli dichiarativi sono stati approvati prima dell’introduzione della misura agevolativa in argomento. Ciò nondimeno, grazie ad un’implementazione dei prodotti software di compilazione e di controllo resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nei prossimi giorni, sarà possibile fruire del nuovo credito d’imposta “prima casa under 36” già nel modello Redditi PF 2021.
Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà comunicato con apposita risoluzione. In dichiarazione dei redditi il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà utilizzato in diminuzione delle imposte dirette utilizzando i medesimi criteri previsti per il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998.
Inoltre in alcuni casi, viene riconosciuto anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
I sopra descritti requisiti vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti ai fini dell’agevolazione c.d. “prima casa” dalla nota II-bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come si vedrà nel successivo paragrafo. In particolare, è necessario che l’acquirente:
1. “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”; 2. “hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del 4 Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.
1. abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi12 dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all’estero, che abbia acquistato l’immobile come “prima casa” sul territorio italiano;
2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; 9 3. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Infine nella lettere del 12 ottobre dell’agenzia dell’entrate si sottolineano anche le tipologie di abitazioni per cui sono ammessi i lavori.
In linea generale, si ricorda che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
L’agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
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