Fondo perduto perequativo o sospensione ammortamenti?

19 Luglio 2021
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Il contributo istituito dal Decreto Sostegni-bis rischia di essere ostacolato dai precedenti decreti emergenziali. È necessario un coordinamento tra le varie misure adottate.
In attesa che venga fatta chiarezza sulla concreta applicazione del contributo a fondo perduto cosiddetto perequativo, è opportuno porre l’attenzione su qualche paradosso insito nella normativa emergenziale vigente, con la speranza che venga coordinata dagli organi competenti.
Mi riferisco in particolar modo all’art. 1, cc. da 16 a 27, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) che introduce la terza tipologia di contributo a fondo perduto, quello perequativo che, così come regolamentato, oltre ad avere una sua insita illogicità, mal si concilia con i decreti emergenziali precedenti, ad esempio con la normativa introdotta dal D.L. 104/2020 della sospensione degli ammortamenti. Ma andiamo per gradi e introduciamo brevemente tale contributo il cui riconoscimento, a differenza di quello automatico e alternativo, è subordinato al peggioramento del risultato economico e non al fatturato.

Tale contributo è riconosciuto (fino a un massimo di euro 150.000,00) a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in discorso (26.05.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà resa nota da un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti precedentemente, una percentuale che verrà definita con decreto del MEF.

La ratio sottesa all’erogazione dei contributi a fondo perduto generalmente intesi, come chiarito nella circolare 13.06.2020, n. 15/E, è quella di “compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo”.
Esempio - Pensiamo alla società Alfa che nel 2020 per far fronte alla grave situazione economico-finanziaria sia stata costretta ad alienare dei cespiti. Da questa operazione di dismissione è possibile che si generi una plusvalenza che, di competenza dell’esercizio 2020, contribuirà a migliorarne il risultato economico finale, non consentendo ad Alfa di rispettare il requisito di cui al punto 2 sopra richiamato, ossia di beneficiare di un contributo minore. È evidente come la ratio normativa sia in conflitto con il caso proposto.

Sospensione ammortamenti - Inoltre la disciplina in questione mal si concilia con l’art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 che consente a taluni soggetti di non imputare a conto economico fino al 100% dell’ammortamento annuo. È superfluo ricordare che la mancata imputazione a conto economico degli ammortamenti ha l'effetto di aumentare l’utile dell’esercizio o di ridurne la perdita 2020. Anche in questo caso si giunge alla conclusione di cui sopra: una società che ha sospeso legittimamente gli ammortamenti in base a una disposizione emergenziale vigente, si vedrà negare (o al più riconoscere in misura minore) un contributo a fondo perduto in quanto, permettetemi, mal regolamentato da un decreto successivo, in palese controtendenza rispetto a uno precedente. Decreti che, teoricamente, avrebbero come minimo comune denominatore lo scopo di aiutare i soggetti più colpiti dalla pandemia.

Sarebbe auspicabile una revisione della normativa istitutiva del contributo a fondo perduto in oggetto, così da scongiurare la malaugurata ipotesi che una società che ha migliorato il risultato d’esercizio 2020 rispetto al 2019, si veda negare il riconoscimento del contributo per il solo fatto di avere sospeso gli ammortamenti.

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