L’art. 1 comma 55 – 57 della L. 29.12.2022 n. 197 ha introdotto la flat tax incrementale, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 15%, da applicare sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, al netto di una franchigia del 5% .
Con la circolare n. 18/E del 28.06.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni tra le quali i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
Quanto all’ambito soggettivo, possono avvalersi del regime della flat tax incrementale: gli imprenditori individuali, gli imprenditori agricoli individuali, gli esercenti arti e professioni in forma individuale. Sono esclusi invece dal beneficio: i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”; i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir; i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati; chi applica il regime forfettario, eccetto chi ne è decaduto per ricavi/compensi superiori ad € 100.000; i soggetti che hanno avviato l’attività nel 2023.
Quanto all’ambito oggettivo, è da tener conto che il calcolo si effettua in base all’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto a quello (più elevato) nell’ambito del triennio 2020, 2021 e 2022. Pertanto, l’imposta sostitutiva si calcolerà su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
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