Ferie non godute in scadenza il 30 giugno: diritti e tempi di fruizione

14 Giugno 2024
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C’è tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2024 per usufruire delle ferie maturate nel 2022 e non ancora godute. A stabilire il diritto alle ferie è il comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo di ferie:

  • retribuito;
  • possibilmente ininterrotto;
  • nel tempo stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

La durata del periodo di assenza retribuita dal lavoro è stabilita dalla legge n. 66 del 2003 che prevede che, salvo alcuni casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Di norma, il periodo di ferie va suddiviso come segue:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Si ricorda che il periodo previsto per legge, cioè le quattro settimane, non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, per cui è vietata la monetizzazione. Fanno eccezione i casi di risoluzione del rapporto oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.

Esistono dei casi in cui è possibile derogare il termine di scadenza per la fruizione delle ferie non godute fissato al 30 giugno 2024, come ad esempio:

  • la malattia;
  • il periodo di infortunio;
  • il periodo di maternità;
  • i periodi di cassa integrazione.

In questi casi, i termini per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per il mancato godimento, vengono sospesi per un periodo pari alla durata dell’impedimento.

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