C’è tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2024 per usufruire delle ferie maturate nel 2022 e non ancora godute. A stabilire il diritto alle ferie è il comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale il lavoratore, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo di ferie:
La durata del periodo di assenza retribuita dal lavoro è stabilita dalla legge n. 66 del 2003 che prevede che, salvo alcuni casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Di norma, il periodo di ferie va suddiviso come segue:
Si ricorda che il periodo previsto per legge, cioè le quattro settimane, non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, per cui è vietata la monetizzazione. Fanno eccezione i casi di risoluzione del rapporto oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.
Esistono dei casi in cui è possibile derogare il termine di scadenza per la fruizione delle ferie non godute fissato al 30 giugno 2024, come ad esempio:
In questi casi, i termini per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per il mancato godimento, vengono sospesi per un periodo pari alla durata dell’impedimento.
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