Esonero contributivo D.L. 104/2020: istruzioni Inps

9 Dicembre 2020
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Arrivano le indicazioni in merito all'esonero contributivo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Agosto; (circolare n. 133/2020) vediamo gli aspetti principali.
L'art. 6 prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 15.08 e fino al 31.12.2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso lo stesso datore di lavoro. Si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato fatta nello stesso arco temporale sopracitato; sono esclusi, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L'incentivo spetta per un periodo non superiore a 6 mesi.
L'art. 7 prevede l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15.08.2020 e il 31.12.2020; l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi.
Hanno accesso al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
L'Inps precisa che, anche se la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all'assunzione e della finalità della previsione normativa, si ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.
L'esonero contributivo di cui all'art. 6 D.L. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati dal 15.08.2020 al 31.12.2020.
Può essere riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale; in questo caso, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
L'esonero in esame è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Ad esempio, se un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (671,66/2).
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Per accedere al beneficio, bisogna inoltrare all'Inps apposita istanza in via telematica, con il modulo “DL104-ES predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.



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