Il messaggio n. 4254/2020 indica come procedere per la richiesta e l'esposizione in UniEmens della misura prevista nel D.L. 104/2020.
Il messaggio Inps 13.11.2020, n. 4254, indica le modalità di richiesta e di esposizione all'interno dell'UniEmens dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020). Di questo stesso esonero, l'Inps aveva già parlato nella circolare 18.09.2020, n. 105, fornendo le prime indicazioni così sintetizzabili.
Beneficiari - La misura spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31.12.2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale. Si noti che dove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale (e laddove il datore di lavoro sia lo stesso), la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Misura - L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. L'importo così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione, l'ammontare dei contributi dovuti.
Prendendo le mosse da quanto qui sintetizzato, il messaggio 4254/2020 ha disciplinato le modalità di richiesta e di esposizione all'interno dell'UniEmens.
Richiesta di autorizzazione - I datori di lavoro devono inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 D.L. 14.08.2020, n. 104”, un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale autocertificano:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (comprensiva di ratei delle mensilità aggiuntive);
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero stesso. Ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle mensilità in oggetto.
Conguaglio in UniEmens - Le aziende interessate valorizzeranno il relativo importo all'interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell'elemento:
- “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L903";
- “ImportoACredito”.
A parere di chi scrive, le criticità di questo esonero sono numerose ed evidenti: con un nuovo lockdown in corso, infatti, diventa rischioso procedere alla richiesta dell'esonero, privandosi automaticamente della possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali, specie di fronte a un quadro che, purtroppo, cambia di giorno in giorno.
A questo, si aggiunge il problema di una platea assai ristretta: a ben vedere, tra i maggiori utilizzatori delle integrazioni salariali nel periodo maggio-giugno troviamo, infatti, le attività rientranti oggi nelle nuove restrizioni degli ultimi Dpcm. Questo significa che ci si troverà ad avere a che fare sia con aziende che (si spera) non avranno bisogno di nuovi ammortizzatori ma che, al contempo, non li hanno utilizzati nei mesi di maggio e giugno (o li hanno utilizzati pochissimo) sia con chi ha utilizzato le integrazioni nei periodi di cui sopra, ma che adesso si troverà obtorto collo costretto a chiedere nuovi periodi: in entrambi i casi, l'esonero sarà inutilizzabile.
Se a quanto descritto aggiungiamo che le nuove previsioni di estensione del beneficio previste dal Decreto Ristori mancano ancora di indicazioni operative chiare, il risultato rischia di essere quello di ridurre all'osso il ricorso a uno strumento di abbattimento del costo del lavoro che poteva sicuramente avere un'incidenza e un peso molto diversi.
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