Esenzione Imu abitazione principale in cerca di certezze

3 Marzo 2022
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Con l’entrata in vigore dell’art. 5-decies D.L. 146/2021 sembrava risolta la questione relativa all’Imu sull’abitazione principale dei nuclei familiari disgiunti, tuttavia restano ancora alcuni dubbi.
Con l’art. 5-decies D.L. 146/2021, che ha modificato l’art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019, sembra risolta l’annosa questione dell’esenzione Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze, nei casi in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi. Il testo normativo, tuttora vigente, stabilisce che per "abitazione principale" si intende l’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La norma, nella sua vecchia versione, proseguiva recitando testualmente che, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno del territorio comunale, l’agevolazione si applica per un solo immobile. Nulla diceva la norma nel caso in cui gli immobili fossero ubicati in Comuni diversi.

Era intervenuto il Ministero delle Finanze, in via interpretativa, con la circolare n. 3/DF/2012, in cui lasciava intendere che, pur in assenza di una specifica previsione legislativa, fosse possibile applicare le agevolazioni per l’abitazione principale anche nella situazione in cui gli immobili fossero ubicati in Comuni diversi, dal momento che, in tal caso, le finalità antielusive della norma erano bilanciate da effettive necessità del nucleo familiare (per esempio, esigenze lavorative). Questa posizione ha dato origine a notevole contenzioso che nei giudizi di merito ha condotto a posizioni ondivaghe, contraddistinte però da una netta presa di posizione della Cassazione (cfr. ord. 20130/2020) che aveva avvalorato un’interpretazione strettamente letterale e restrittiva della legge. Tale posizione poteva però indurre a un pericoloso cortocircuito, negando l’esenzione per entrambi gli immobili utilizzati dai coniugi.

Con il recente intervento del legislatore si è certamente posto fine alla diatriba. Nel testo normativo sono state inserite le parole “o in Comuni diversi” ed è stata data facoltà ai contribuenti di scegliere quale dei 2 immobili esentare da Imu. Allo stato attuale esiste, quindi, una piena equivalenza tra la situazione dei coniugi che dimorano e risiedono in 2 immobili diversi ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Ma i problemi non sono tutti esauriti. In primo luogo, si pone la questione di un’eventuale retroattività della norma. Al momento non vi sono elementi oggettivi per affermare che la disposizione possa applicarsi anche per il passato ma, considerata la notevole quantità di interpretazioni della dottrina e la numerosa giurisprudenza che si è formata negli ultimi anni sul tema in commento, si fa fatica a negare un possibile coinvolgimento dei giudizi pendenti con la nuova norma.
Inoltre, in tema di onere della prova, nulla ha disposto il legislatore sugli elementi che il contribuente può addurre per superare il dato formale della residenza anagrafica e dimostrare la sua dimora abituale nel diverso immobile, perché è di questo che si discute nelle aule delle Commissioni tributarie. Si poteva meglio definire anche la nozione di nucleo familiare, visto che oggi il concetto di famiglia è molto allargato e dinamico rispetto al passato.
Infine, in tema di disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma, si poteva aver più coraggio, perché non può certo negarsi che di incertezza normativa ce n’è stata in abbondanza.
Con l’entrata in vigore dell’art. 5-decies D.L. 146/2021 sembrava risolta la questione relativa all’Imu sull’abitazione principale dei nuclei familiari disgiunti, tuttavia restano ancora alcuni dubbi.

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