Entro il 30 Giugno versamento irap per professionisti e imprese

23 Giugno 2022
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L’addio all’Irap a partire dal 2022 (articolo 1, comma 8, legge 234/2021) – che però non riguarda le società e le associazioni professionali – è un altro tassello verso il graduale superamento dell’Irap previsto dall’articolo 5 del Ddl delega fiscale.

Mentre per alcuni operatori (come i forfettari) la soggettività Irap era già stata esclusa dal legislatore, per altri (in particolare professionisti senza dipendenti, ma anche agenti di commercio e promotori finanziari) si ritiene esclusa in carenza di autonomia organizzativa. Per tutti gli altri, l’esonero non è retroattivo e non rileva sui contenziosi in corso (risposta all’interrogazione parlamentare 5-07710) ma opera dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022: pertanto, il modello Irap 2022 dev’essere regolarmente compilato e trasmesso.

Professionisti e imprese individuali sono quindi tenuti a versare, salvo proroghe, il saldo Irap entro il 30 giugno 2022 (o il 22 agosto 2022 con maggiorazione dello 0,40%), mentre gli acconti non saranno dovuti. Di conseguenza l’eventuale credito non potrà essere compensato verticalmente, ma potrà essere usato per compensare altre imposte/contributi (ex articolo 17 del Dlgs 241/97): liberamente nei limiti di 5.000 euro, o per importi superiori previa trasmissione della dichiarazione e apposizione del visto di conformità.

L’imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato (articolo 15, Dlgs 446/97); e se l’attività è esercitata in più Regioni, il valore si considera prodotto in proporzione all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale operante in ciascuna Regione (articolo 4). In assenza di personale, l’Irap è dovuta alla Regione dove ha sede la società, anche se gli asset produttivi sono altrove.

Per le imprese industriali, commerciali e di servizi, le regole differiscono tra società di capitali e società di persone.

Le società di capitali determinano la base imponibile quale differenza tra valore della produzione e costi della produzione (al netto di alcune voci quali costo del personale, svalutazioni e accantonamenti). I valori sono assunti come rilevati in bilancio, secondo corretti principi contabili, senza tener conto della deducibilità fiscale (ad esempio, le spese telefoniche si deducono per intero, perché non opera il limite dell’80%) e apportando alcune variazioni in aumento e diminuzione.

Tra i principali costi indeducibili vi sono le perdite su crediti, l’Imu, gli interessi impliciti dei canoni di locazione finanziaria, i compensi agli amministratori e le prestazioni co.co.co (con relativi contributi), le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici (circolare 148/E/2000), le prestazioni di lavoro autonomo e le attività commerciali occasionali, gli utili di associati in partecipazione che apportano lavoro, mentre gli ammortamenti di marchi e brevetti sono deducibili per 1/18 come previsto per le imposte sui redditi.

Le società di persone e, per l’ultimo anno, le imprese individuali determinano la base imponibile Irap quale differenza tra ricavi e costi (per materie prime, sussidiarie di consumo e merci, servizi, ammortamenti e leasing) sulla base dei valori fiscali. E se in contabilità ordinaria, possono optare per le regole delle società di capitali. Tra le principali deduzioni vi sono quelle previste dall’articolo 11 del Dlgs 446/97 per il costo del personale – che competono all’utilizzatore nel caso di somministrazione di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da società interinali (circolare 22/E/2015) – e la deduzione per chi presenta un valore della produzione fino a 180.999,91 euro.

Se la cancellazione per professionisti e imprenditori risolve, a regime, il contenzioso in materia di autonoma organizzazione, l’Irap non cessa di presentare dubbi applicativi. Tra questi la deducibilità del leasing immobiliare, che per l’Agenzia non opera per la quota di canone inerente al terreno pertinenziale (circolare 38/E/10, par. 1.6), ma che invece compete per intero secondo la Cassazione (7138/21). Deducibilità piena che, in base alla tesi della Corte, potrebbe essere estesa agli ammortamenti anche per la parte riferibile al terreno, ex articolo 36, comma 8, del Dl 223/2006.

Fonte: Redazione TFDC

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