Agli ETS con una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale, è consentita l'istituzione di registri dei volontari non occasionali relativi alle singole sedi (MLPS - nota 20 gennaio 2025 n. 805) L' art. 17, co. 1, del CTS impone agli enti del Terzo settore di iscrivere in apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale, documentarne il relativo status all'interno dell'ente, consentire e agevolare l'adempimento degli obblighi assicurativi. In tal senso...