Con la nota 14.01.2021, n. 62 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce l'ambito di applicazione del provvedimento ex art. 12, D.Lgs. 124/2004, quando si svolge nei confronti della P.A.
L'INL ha ricevuto numerosi quesiti rispetto all'applicabilità del provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. 124/2004, come modificato dall'art. 12-bis D.L. 76/2020 (conv. dalla L. 120/2020). I dubbi sono sorti in merito alla possibilità di adottare il provvedimento nei confronti della P.A., sia nel caso di responsabilità diretta che in quello di responsabilità solidale. Nel primo caso si tratta di crediti vantati dai dipendenti diretti della P.A., nel secondo la P.A. viene coinvolta in qualità di soggetto che utilizza le prestazioni di terzi. L'ambito di applicazione del cutato art. 12, in termini generali, non si riferisce esclusivamente ai soggetti privati; appare però residuale l'ipotesi in cui la P.A. non paghi le retribuzioni dei propri dipendenti “diretti”. In questo caso l'applicazione del provvedimento di diffida accertativa, a parere dell'INL, non è opportuna anche perché rischierebbe di confliggere con le procedure previste per i gravi casi di dissesto finanziario degli Enti Pubblici.
Sicuramente più interessante è l'ipotesi in cui la P.A. viene chiamata a rispondere quale obbligato in solido con il datore di lavoro privato. L'INL ricorda che le previsioni contenute nell'art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”. Tale esclusione non può però impedire ai lavoratori di agire direttamente nei confronti dei committenti ai sensi dell'art. art. 1676 C.C. Di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni ricoprono il ruolo di responsabili solidali ai sensi dell'art. 1676 C.C., l'Ispettorato ritiene ammissibile l'utilizzo del provvedimento di diffida accertativa. Il provvedimento, naturalmente, deve riguardare i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell'appalto, “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
La nota specifica che le stazioni appaltanti pubbliche possono utilizzare il c.d. intervento sostitutivo nell'ipotesi in cui siano verificate inadempienze retributive dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. L'art. 30, c. 6 D.Lgs. 50/2016 stabilisce, infatti, che “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 [ovvero il personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto], il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105”. Alla luce di questa norma, quando si intende procedere nei confronti della pubblica amministrazione, è preferibile far precedere la diffida accertativa da un'informativa finalizzata all'attivazione dell'intervento sostitutivo, avvisando che in mancanza verrà adottato il provvedimento previsto.
In conclusione, la diffida accertativa può essere applicata anche agli Enti Pubblici, avendo però la “gentilezza” di avvisarli prima.
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