Determinazione del compenso dell'avvocato

7 Ottobre 2020
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Ai fini della liquidazione del compenso, occorre tener conto della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza o a quella della domanda?

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con la sentenza 11.09.2020, n. 18942, ha chiarito quale sia il parametro da prendere come riferimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato. L'art. 5, c. 2 D.M. 55/2014 prevede che, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda mentre, a norma del Decreto Ministeriale citato, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il Tribunale di primo grado, lì dove aveva ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente, occorresse tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5, c. 2 citato, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis: Cass. n. 18507/2018; Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 13229/2010), proseguono gli ermellini, si è affermato e consolidato il principio secondo il quale nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (ex multis Cass. n. 18507/2018; Cass. n. 1805/2012). Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest'ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (ex multis Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 18507/2018).



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