Si parte dall'annotazione sulla fattura che costituisce la prova con maggior valenza, fino all'estratto conto nel quale è indicato il pagamento tracciato delle detrazioni Irpef che rappresenta però una sorta di extrema ratio.
Prima ancora dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, dovranno essere i Caf e i professionisti incaricati della redazione delle dichiarazioni dei redditi a dover controllare la corretta individuazione del pagamento, documenti alla mano, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante, ad esempio, attraverso l'estratto conto della carta di credito: in particolare, dovranno acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare o cancellare ogni altra informazione non pertinente.
In pratica i soggetti di cui sopra, stando alle indicazioni contenute nella circolare 25.06.2021, n. 7/E, oltre a dover acquisire e verificare la documentazione necessaria ai fini della detraibilità della spesa, dovranno anche avere cura di eliminare ogni altra informazione presente nell'estratto conto relativa ad altri movimenti e nominativi non rilevanti.
Senza tale prova documentale da conservare ed esibire in caso di futuri controlli, il diritto alla detrazione Irpef del 19% non può essere esercitato, salvo che per gli oneri per i quali il pagamento tracciato non sussiste (farmaci, dispositivi medici, spese presso strutture pubbliche o accreditate al SSN).
Aumentano dunque i controlli e le conseguenti responsabilità a carico dei Caf e dei professionisti in caso di errori compiuti nell'individuazione dei pagamenti tracciati delle spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19%.
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