Denuncia dei redditi: 3 livelli per la tracciabilità delle spese

13 Luglio 2021
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Si parte dall'annotazione sulla fattura che costituisce la prova con maggior valenza, fino all'estratto conto nel quale è indicato il pagamento tracciato delle detrazioni Irpef che rappresenta però una sorta di extrema ratio.
Prima ancora dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, dovranno essere i Caf e i professionisti incaricati della redazione delle dichiarazioni dei redditi a dover controllare la corretta individuazione del pagamento, documenti alla mano, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato mediante, ad esempio, attraverso l'estratto conto della carta di credito: in particolare, dovranno acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare o cancellare ogni altra informazione non pertinente.
In pratica i soggetti di cui sopra, stando alle indicazioni contenute nella circolare 25.06.2021, n. 7/E, oltre a dover acquisire e verificare la documentazione necessaria ai fini della detraibilità della spesa, dovranno anche avere cura di eliminare ogni altra informazione presente nell'estratto conto relativa ad altri movimenti e nominativi non rilevanti.

  • Secondo l'Agenzia delle Entrate, dunque, la via prioritaria per la dimostrazione dell'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” è costituita dall'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio o la cessione dei beni. In presenza di tale attestazione anche gli oneri incombenti sul Caf o sull'intermediario abilitato saranno ridotti al minimo, consistendo unicamente nell'accertamento della corretta intestazione del documento al contribuente e della detraibilità, totale o parziale, della spesa sostenuta.
  • Se nel documento attestante la spesa il prestatore del servizio non ha fornito alcuna indicazione circa le modalità di pagamento, allora per la circolare n. 7/E è necessario acquisire la prova del pagamento tracciato tramite altri elementi quali: la ricevuta del versamento bancario o postale, la ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, l'estratto conto, la copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.
  • In assenza di tali ulteriori elementi, si potrà ricorrere all'estratto conto, che costituisce dunque una sorta di prova residuale, a patto però che consenta di individuare con certezza gli estremi del pagamento e la sua riconducibilità al documento di spesa.

Senza tale prova documentale da conservare ed esibire in caso di futuri controlli, il diritto alla detrazione Irpef del 19% non può essere esercitato, salvo che per gli oneri per i quali il pagamento tracciato non sussiste (farmaci, dispositivi medici, spese presso strutture pubbliche o accreditate al SSN).
Aumentano dunque i controlli e le conseguenti responsabilità a carico dei Caf e dei professionisti in caso di errori compiuti nell'individuazione dei pagamenti tracciati delle spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19%.

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