L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo della deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta di una agevolazione che consente a chi non deduce per i primi cinque anni di partecipazione, l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo in annualità successive.
Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati per i trattamenti previdenziali del primo pilastro, incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa.
Dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori "di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi, se per la determinazione del "plafond", debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati a nome dei figli fiscalmente a carico.
L'Agenzia illustra, con circolare n. 70/E del 2007, che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.».
Ciò significa che la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
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