
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.01.2022 n. 21 il Decreto Sostegni ter (DL n. 4 del 27.01.2022).
Il provvedimento introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dalle restrizioni dovute alle misure di contenimento, ma anche interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.
“Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese”.
Il Decreto Sostegni ter potenzia misure già esistenti oltre ad introdurre nuovi ristori per i settori seguenti:
Vediamo nel dettaglio le principali misure dedicate alle imprese.
Art. 3 Decreto Sostegni ter – Incentivi per le attività del commercio, del tessile e dell’intrattenimento
Con il Decreto Sostegni ter, il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, già istituito con il Decreto Sostegni del 22 marzo 2021, sarà esteso al 2022 con le seguenti risorse:
In particolare, il beneficio sarà da destinare alle imprese che, nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA, rispetto alla media mensile di fatturato e corrispettivi del 2021.
Stanziati altri 100 milioni di euro per il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori,
che viene esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
Ammesse le attività con i seguenti Codici Ateco: 47.51, 47.71,47.72.
Art. 4 Decreto Sostegni ter – Fondo Unico Nazionale del Turismo
Il Fondo Unico Nazionale del Turismo, istituito dalla Legge di Bilancio 2022, sarà incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Art. 5 Decreto Sostegni ter – Credito d’imposta canoni di locazione di immobili per imprese turistiche
Viene riproposto il bonus relativo ai canoni di locazione di immobili per le imprese turistiche, già previsto dal Decreto Rilancio, con riferimento ai canoni versati nei mesi di gennaio/febbraio e marzo 2022. Il credito spetta nel caso in cui il soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Art. 9 Decreto Sostegni ter – Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive
Esteso anche il Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, il bonus verrà esteso anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Art. 10 Decreto Sostegni ter – Novità per il Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0
Viene modificata la disciplina relativa al Credito d’imposta beni materiali strumentali 4.0, prevista per il 2023, e disposto l’aumento del plafond, da 20 a 50 milioni di euro, degli “investimenti inclusi nel PNRR” con obiettivi di transizione ecologica. In particolare, con riferimento a tali investimenti, per la quota parte superiore ai 10 milioni di euro il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo.
Fonte: Gruppo Del Barba
Per avere informazioni e aggiornamenti tramite la nostra Newsletter, registrati qui
Se sei interessato in merito ad eventi e novità fiscali che riguardano il nostro CAF seguici su Linkedin e Facebook!









