Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 pubblicato in GU n.249 del 24-10-2016, all’articolo 5 interviene sulla disciplina del Modello Unico integrativo a favore stabilendo che possa anch’esso essere presentato entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (4 anni dall’anno di presentazione della dichiarazione che diventano 5 a partire dal 2016).
Sulla base delle nuove disposizioni la compensazione delle imposte è ammessa anche nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore sia stata presentata oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione, a patto che il credito venga utilizzato per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Il CAF TFdC