Il messaggio Inps 27.08.2020, n. 3160 ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità a favore di alcune categorie di lavoratori, a seguito di quanto previsto dal D.L. 104/2020.
Art. 5: le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra 1.05.2020 e 30.06.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all'art. 92 del Decreto Rilancio. Detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo art. 92.
L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Art. 9: è prevista un'indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell'indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il decreto non prevede invece, tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO e i lavoratori del settore agricolo.
È inoltre prevista un'indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.01.2019 e 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15.08.2020. L'importo è di complessivi 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
L'indennità di 1.000 euro, nel rispetto delle condizioni elencate nel messaggio Inps, è riconosciuta anche alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del decreto “Cura Italia”, mentre risultano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Non concorrono inoltre alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
È infine prevista una specifica indennità anche per i lavoratori marittimi.
LAVORO
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