Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali scenderà dal 2 per cento all’1,6 per cento. La riduzione è stata stabilita con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 13 dicembre (Serie generale n. 289).
Il nuovo tasso viene determinato annualmente in base a quanto previsto dall’articolo 1284 del codice civile, che affida al Ministero dell’Economia il compito di adeguare la misura degli interessi legali tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nel periodo di riferimento. In presenza di variazioni, il decreto ministeriale deve essere emanato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
L’aggiornamento del saggio di interesse legale non ha soltanto rilevanza civilistica, ma produce effetti anche in ambito fiscale. In particolare, la nuova percentuale incide sul calcolo delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, riducendo gli interessi applicabili ai versamenti effettuati in ritardo a partire dal 2026.
La revisione al ribasso del tasso riflette l’andamento dei mercati finanziari e dell’inflazione, confermando il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalla normativa vigente.
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