Lo stato dell’arte degli assegni per figlia carico, tra disciplina transitoria e ordinaria.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, il soggetto che aveva presentato domanda per l’assegno temporaneo nel 2021 continuerà a percepire per questi 2 mesi tale assegno, mentre a partire dal mese di marzo, se vorrà continuare a percepire assegni per i figli a carico, dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico e universale.
La domanda può essere già presentata a partire dal mese di gennaio: questo non inficia, né annulla la percezione nei mesi di gennaio e febbraio dell’assegno temporaneo. Se viene presentata tra il 1.01.2022 al 30.06.2022 l’assegno decorre dalla mensilità di marzo, quindi si potrà beneficiare di tutte le mensilità disponibili da marzo a giugno (e le seguenti), mentre se viene presentata dal 1.07.2022 in poi la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Con l’assegno unico vengono abrogati questi istituti:
Non viene invece abrogato il Bonus nido che continua a restare in vigore anche per tutto il 2022 (così come chiarito nel messaggio Inps 31.12.2021, n. 4748, nonché nella FAQ sul sito).
La domanda per l’assegno ha validità annuale e copre i mesi da marzo dell’anno X a febbraio dell’anno X+1, ciò significa che i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno hanno come riferimento l’ISEE in corso di validità del mese di dicembre dell’anno precedente (come specificato dall’art. 6, c. 7 D.Lgs. 230/2021).
Gli importi degli assegni variano dai 175 euro con un ISEE inferiore o uguale a 15.000 fino a stabilizzarsi a 50 euro con un ISEE dai 40.000 in su. Poi vi sono delle maggiorazioni per diverse condizioni aggiuntive, quali per esempio la presenza di più di 2 figli (dai 3 quindi), la disabilità, la madre di età inferiore a 21 anni, l’ipotesi che entrambi i genitori abbiano un reddito da lavoro, ecc. Riguardo a quest’ultima casistica per reddito di lavoro, non essendo meglio specificato si intende qualunque tipo di reddito di lavoro, dal lavoro autonomo, al lavoro dipendente, ecc.
L’assegno spetta a decorrere dal 7° mese di gravidanza, ma la domanda va presentata dopo la nascita del bambino poiché occorre indicare il suo codice fiscale, verranno quindi in automatico erogate le mensilità pregresse (dal settimo mese alla nascita) con la prima mensilità.
I documenti necessari per effettuare la domanda sono:
Non è necessario essere in possesso di ISEE in corso di validità poiché nel caso in cui non sia presentato viene corrisposto l’importo minimo (50 euro).
L’assegno è fiscalmente irrilevante.
Lo stato dell’arte degli assegni per figlia carico, tra disciplina transitoria e ordinaria.