D.L. 105/2021, Green pass e stato di emergenza

3 Agosto 2021
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Tutte le disposizioni contenute nel nuovo decreto conseguenti alla continua diffusione degli agenti virali da Covid-19.
Con l’arrivo della stagione estiva e con essa un leggero calo dei contagi da Covid-19 erano aumentate le speranze di poter godere di una maggiore libertà in questa calda estate.
Nell’ultimo mese, però, si è registrato un notevole incremento dei nuovi positivi e le restrizioni iniziano a farsi sempre più numerose.
Per limitare la diffusione del virus nel periodo in cui le persone tendono a spostarsi maggiormente (anche a causa delle tanto attese ferie), si è resa necessaria la pubblicazione del nuovo D.L. 23.07.2021, n. 105 nel quale, in primis, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31.12.2021.

Per i datori di lavoro e per tutte le attività economiche, produttive e sociali si ricorda che sono necessari tutti gli accorgimenti utili a prevenire o a ridurre il rischio di contagio (uso della mascherina, utilizzo del disinfettante per le mani, distanze di sicurezza, etc.); è però necessario anche che le riunioni vengano effettuate garantendo il rispetto delle distanze di almeno un metro di sicurezza tra i partecipanti.
All’art. 9 del suddetto decreto viene disciplinata la proroga dal 1.07.2021 al 31.10.2021 delle tutele a favore dei lavoratori fragili. Per questa categoria preme segnalare, però, che non è stata prevista l’equiparazione dei giorni di assenza dal servizio, per i lavoratori per i quali non è possibile lo svolgimento dell’attività in modalità agile, ai giorni di ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.

Tra le disposizioni previste e tra le questioni più discusse del momento c’è quella relativa all’obbligo del cosiddetto “Green Pass”, o certificazione verde, utile ad attestare se un soggetto è stato sottoposto alla vaccinazione completa contro il Covid, se ha contratto il virus ed è guarito completamente o se è stato effettuato un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
Proprio questo certificato garantirà, nel futuro prossimo, lo svolgimento delle regolari attività per un individuo.
A partire dalla data del 6.08.2021, infatti, alcune attività consentono l’accesso solamente alle persone munite di certificazione. Tra le attività interessate troviamo i servizi di ristorazione che effettuano il servizio al tavolo al chiuso, luoghi di spettacolo, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò e i concorsi pubblici.
Tali disposizioni vengono applicate all’interno della zona bianca, gialla, arancione e rossa, ma sono esclusi dall’assoggettamento coloro che non rientrano nella campagna vaccinale per motivi di età o quelli esclusi sulla base di idonea certificazione medica.
Qualora tali disposizioni venissero violate, si è passibili di sanzioni ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020; a decorrere dalla terza violazione, è prevista la chiusura totale dell’attività per un periodo variabile da 1 a 10 giorni.

Infine, per il settore di eventi e spettacoli aperti al pubblico è richiesta la preassegnazione dei posti a sedere e il rispetto della distanza di un metro sia per il personale occupato, sia per gli spettatori e si può accedere solamente tramite presentazione del c.d. Green Pass.
Ancora una volta non è prevista la riapertura di attività che generalmente si svolgono all’interno di sale da ballo e discoteche.
Tutte le disposizioni contenute nel nuovo decreto conseguenti alla continua diffusione degli agenti virali da Covid-19.
Con l’arrivo della stagione estiva e con essa un leggero calo dei contagi da Covid-19 erano aumentate le speranze di poter godere di una maggiore libertà in questa calda estate.Nell’ultimo mese, però, si è registrato un notevole incremento dei nuovi positivi e le restrizioni iniziano a farsi sempre più numerose.Per limitare la diffusione del virus nel periodo in cui le persone tendono a spostarsi maggiormente (anche a causa delle tanto attese ferie), si è resa necessaria la pubblicazione del nuovo D.L. 23.07.2021, n. 105 nel quale, in primis, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31.12.2021.Per i datori di lavoro e per tutte le attività economiche, produttive e sociali si ricorda che sono necessari tutti gli accorgimenti utili a prevenire o a ridurre il rischio di contagio (uso della mascherina, utilizzo del disinfettante per le mani, distanze di sicurezza, etc.); è però necessario anche che le riunioni vengano effettuate garantendo il rispetto delle distanze di almeno un metro di sicurezza tra i partecipanti.All’art. 9 del suddetto decreto viene disciplinata la proroga dal 1.07.2021 al 31.10.2021 delle tutele a favore dei lavoratori fragili. Per questa categoria preme segnalare, però, che non è stata prevista l’equiparazione dei giorni di assenza dal servizio, per i lavoratori per i quali non è possibile lo svolgimento dell’attività in modalità agile, ai giorni di ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.Tra le disposizioni previste e tra le questioni più discusse del momento c’è quella relativa all’obbligo del cosiddetto “Green Pass”, o certificazione verde, utile ad attestare se un soggetto è stato sottoposto alla vaccinazione completa contro il Covid, se ha contratto il virus ed è guarito completamente o se è stato effettuato un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.Proprio questo certificato garantirà, nel futuro prossimo, lo svolgimento delle regolari attività per un individuo.A partire dalla data del 6.08.2021, infatti, alcune attività consentono l’accesso solamente alle persone munite di certificazione. Tra le attività interessate troviamo i servizi di ristorazione che effettuano il servizio al tavolo al chiuso, luoghi di spettacolo, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò e i concorsi pubblici.Tali disposizioni vengono applicate all’interno della zona bianca, gialla, arancione e rossa, ma sono esclusi dall’assoggettamento coloro che non rientrano nella campagna vaccinale per motivi di età o quelli esclusi sulla base di idonea certificazione medica.Qualora tali disposizioni venissero violate, si è passibili di sanzioni ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020; a decorrere dalla terza violazione, è prevista la chiusura totale dell’attività per un periodo variabile da 1 a 10 giorni.Infine, per il settore di eventi e spettacoli aperti al pubblico è richiesta la preassegnazione dei posti a sedere e il rispetto della distanza di un metro sia per il personale occupato, sia per gli spettatori e si può accedere solamente tramite presentazione del c.d. Green Pass.Ancora una volta non è prevista la riapertura di attività che generalmente si svolgono all’interno di sale da ballo e discoteche.

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