Criticità del conto corrente cointestato

8 Marzo 2022
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Il conto corrente intestato a più persone: tra comproprietà e imputazione dei versamenti.
Il conto cointestato induce a riflettere su specifiche tematiche, quali l’ipotesi di donazione indiretta e successione mortis causa. Come noto, la donazione indiretta, così come quella diretta, è un contratto attraverso il quale una parte con spirito di liberalità, c.d. animus donandi, arricchisce un’altra parte, tramite la trasmissione di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione. Per quel che qui interessa la giurisprudenza ha affermato che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che si sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cassazione, Sent. 4682/2018). Qualora, ad esempio, ci si trovi in presenza di versamenti effettuati esclusivamente da uno solo dei contestatari le conseguenze applicative derivanti dal menzionato orientamento giurisprudenziale sono le seguenti:

  • in presenza di animus donandi da parte del cointestatario le somme versate si intendono in comproprietà in parti eguali di tutti i cointestatari;
  • in assenza di animus donandi da parte del cointestatario le somme versate sul conto cointestato devono ritenersi di esclusiva spettanza di chi le ha versate.

Sotto altro profilo, il fenomeno successorio applicato alla disciplina del contratto di conto corrente bancario ha influenzato direttamente la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario dando vita a un contrasto tra 2 orientamenti che solo recentemente pare esser stato dissipato.

  • Da una parte, l’orientamento che a seguito dell’evento morte del correntista ritiene che il contratto di conto corrente bancario si estingua automaticamente.
  • L’altro orientamento dell’ABF, diversamente, propende per l’affermazione dell’automatica successione dell’erede nel conto corrente bancario. Tale tesi poggia le fondamenta innanzitutto sul diritto potestativo di recesso attribuito al correntista ai sensi dell’art. 1833 c.c. che troverebbe applicazione anche nel contratto di conto corrente bancario attesa l’insussistenza del carattere personale della prestazione, elemento tipico invece del contratto di mandato.

Inoltre, vengono richiamati a sostegno di tale orientamento i principi cardine del diritto successorio che, in materia contrattualistica, dispongono come trasmissibili agli eredi le sole posizioni contrattuali del de cuius non strettamente personali. Dalla prosecuzione automatica in capo agli eredi nel conto corrente bancario discende, di conseguenza, che le operazioni attuate successivamente all’evento morte, ad esempio l’addebito delle rate di un mutuo, risultino pienamente legittime.
Il contrasto tra le 2 tesi contrapposte è stato risolto dalla Decisione ABF 6.11.2019, n. 24360, tramite la quale è stata data preferenza all’indirizzo che sancisce l’automatica successione degli eredi nel rapporto di conto corrente.
Il conto corrente intestato a più persone: tra comproprietà e imputazione dei versamenti.

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