Credito sanificazione, comunicazione dal 4.10.2021 al 4.11.2021

6 Agosto 2021
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Le comunicazioni delle spese di sanificazione di giugno-luglio e agosto nel mese di ottobre.
Dal prossimo 4.10 fino al 4.11 sarà possibile inviare una comunicazione per prenotare il credito d’imposta per le spese di sanificazione sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto. Questo quanto disposto dal provvedimento attuativo 15.07.2021, n. 191910.
Il credito è stato introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) nella misura del 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 che nel precedente credito di sanificazione (introdotto dall’art. 125 D.L. 34/2020) erano esclusi.
Il credito spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite annuo massimo di 200 milioni per il 2021. Per questo motivo viene presentata la comunicazione e successivamente allo scadere del termine (4.11.2021) ed entro il 12.11.2021 con un provvedimento viene resa nota la percentuale in rapporto alle comunicazioni presentate e in rapporto alle risorse disponibili.

I beneficiari sono:

  • imprenditori;
  • professionisti;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso dell'apposito codice identificativo.

Nel periodo di invio della comunicazione è anche possibile inviare nuove comunicazioni che sostituiscono le precedenti o è anche possibile inviare la rinuncia al credito.
Il credito può essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile sulla base degli importi delle istanze ricevute:

  • in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione.

Non è invece prevista la possibilità di cederlo come invece era riconosciuto dall’art. 122 per il credito sanificazione precedente ex art. 125 D.L. 34/2020.
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, nè nel calcolo del ROL.
Con prossima risoluzione verrà stabilito il codice tributo da utilizzare e le istruzioni per la compilazione dell’F24.

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