Credito R&S, l'indicazione nel quadro RU

10 Settembre 2020
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Da inserire l'importo del credito, nonché il suo utilizzo e il residuo credito.
Il Quadro RU dal dichiarativo 2021 è destinato ad aprirsi a sempre più casistiche dovute anche e soprattutto quest'anno (2020) all'evento epidemiologico del Covid-19. Tuttavia, partendo da quest'anno, ossia dal quadro RU del dichiarativo 2020, se ne ricorda uno tra gli altri che necessitano indicazione in questo quadro: il credito ricerca e sviluppo.
Con il codice B9 si indica il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013 e seguenti disposizioni). È da indicare il credito maturato nel corso del 2019, nonché negli anni successivi finchè se ne completa l'utilizzo. Il credito è fruibile annualmente per importi anche superiori a 250.000 euro e nemmeno si applica il limite generale di compensabilità di crediti pari a 700.000 euro. Né è necessario apporre il visto dato che dalle spese sostenute dal 2018 in poi l'utilizzo del credito è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione da parte di un revisore, circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, nonché è necessaria la redazione e conservazione della relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività di R&S.
Il credito si può fruire automaticamente a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale si sono sostenute le spese, pertanto, per le spese R&S 2019 è possibile utilizzare il credito dallo scorso 1.01, tuttavia come sopra detto subordinatamente alla certificazione.
Il codice tributo da inserire per l'utilizzo esclusivo in compensazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia è “6857”. Al rigo RU1 andrà quindi indicato il codice B9, poi in RU2 il credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione e in RU6 il suo utilizzo (e l'eventuale utilizzo anche del credito 2019), poi in RU5 il credito d'imposta spettante nel periodo 2019, quindi in RU12 il credito d'imposta residuo. Vanno poi compilati (quest'anno come ultimo anno dato che l'anno prossimo non si farà più riferimento alla media 2012-2014) i righi RU100 indicando in colonna 1 la media storica 2012-2013-2014, in colonna 2 l'ammontare dei costi per attività di R&S intra-muros, ossia svolte internamente all'azienda specificando in colonna 3 i costi del personale impiegato nell'attività, mentre in colonna 5 l'importo dei costi di R&S commissionati a soggetti terzi (extra-muros). Da rilevare che per le caratteristiche del credito non si applica neanche il divieto di compensare crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
Per quanto riguarda la contabilizzazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo si devono distinguere 2 ipotesi:
• se riferito a costi d'esercizio: credito d'imposta R&S a contributo in conto esercizio (non tassabile, voce A5 CE);
• se riferito a costi capitalizzati: credito d'imposta R&S a contributo in conto impianti (non tassabile, voce A5 CE) da riscontare seguendo gli anni dell'ammortamento.



IMPOSTE E TASSE

Ripresa versamenti Inps dal 16.09: istruzioni

04/09/2020


Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti), tenuti da maggio a versare i contributi sospesi per Covid-19, possono inviare la domanda di ulteriore rateizzazione, seguendo le indicazioni del messaggio Inps 20.07.2020, n. 2871.



IMPOSTE E TASSE

Istruzioni per utilizzo delle detrazioni 110%

07/09/2020


L’art. 119, D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 non prevede espressamente quali siano le modalità, ma indirettamente se ne ricavano 3. In particolare, con il superbonus il credito può essere ceduto a chiunque, compresi i familiari che presentino una dichiarazione dei redditi con imposta lorda elevata.

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