Sono state previste estensioni a luglio 2021 per agenzie viaggio e alberghi, e da gennaio a maggio 2021 per la generalità dei contribuenti al rispetto di nuove condizioni di calo di fatturato.
Il recente Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente incrementato il credito locazioni introdotto dall'art. 28 D.L. 34/2020 a causa del prolungarsi della pandemia.
In particolar modo, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono beneficiare del credito (al verificarsi degli altri requisiti) per ben 17 mesi: dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021 compresi (invece le imprese turistico-ricettive solo stagionali da aprile 2020 a luglio 2021). Non occorre verificare il volume di ricavi/compensi 2019 così come disposto dall'art. 28, c. 3, quindi le ulteriori condizioni da verificarsi sono: il calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento 2021 rispetto allo stesso mese 2019 e il pagamento dei canoni. Non occorre verificare il calo di fatturato se la struttura turistico-ricettiva si è costituita nel 2019 poiché in tal caso non vi sarebbe il termine di paragone (si pensi per esempio all'hotel costituito nel novembre 2019, non potrebbe porre a confronto i primi 7 mesi dell'anno 2021, non avendo i relativi primi 7 mesi dell'anno 2019).
Viene poi introdotto un ulteriore credito anche per la generalità dei contribuenti al rispetto dei seguenti nuovi requisiti:
I beneficiari sono: imprenditori, professionisti, enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore, enti religiosi civilisticamente riconosciuti, mentre l'estensione va dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021. Restano valide le precedenti condizioni:
E anche le precedenti aliquote, ossia:
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