Credito d'imposta ricerca e sviluppo, parola all'Agenzia delle Entrate

20 Settembre 2021
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Con un'interrogazione parlamentare è stato confermato che spetta al Fisco ogni attività di verifica per la fruizione della misura, mentre ai dicasteri competenti resta l'attività di indirizzo e l'emanazione di pareri specifici.
Stante la poca chiarezza nelle relative interpretazioni e negli indirizzi della Pubblica Amministrazione e l'assoluta incertezza sulle modalità di recupero del credito d'imposta, ritenuto inesistente ove non coerente con la norma, nel quesito è stato chiesto di conoscere se i Ministeri competenti fossero in procinto di adottare misure volte a chiarire la portata della norma, se non ritenessero che l'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricondotta in un perimetro più chiaro, in assenza di interpretazioni aleatorie, e quanti fossero gli accertamenti eseguiti e i pareri richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nella risposta, il dipartimento legislativo del Ministero delle Finanze ha ripercorso i tratti salienti dell'interrogazione, ricordando che, dal 2018, l'onere di certificazione è stato esteso, per le imprese dotate di organo di controllo legale dei conti, allo stesso soggetto incaricato per la revisione e che, con un preciso documento di prassi (circ. 59990/2018), il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato le attività ammissibili, ricalcando le definizioni già in uso (ricerca fondamentale, applicata e sperimentale). Inoltre, il Ministero ha evidenziato che per la fruizione del credito d'imposta, nell'ambito dell'attività di controllo, è l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E/2016) che deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni vigenti, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi relativi all'agevolazione e che, soltanto se si rendesse necessario ottenere “valutazioni di carattere tecnico”, l'art. 8, c. 2 D.M. 27.05.2015 attribuisce la facoltà di ottenere pareri specifici al Ministero dello Sviluppo Economico.

Dalla lettura delle disposizioni e delle interpretazioni indicate, quindi, è stato appurato che l'Agenzia delle Entrate opera in piena autonomia nell'attività ispettiva, rendendo quindi validi gli accertamenti eseguiti e non carenti di motivazione per infondatezza degli addebiti, anche in assenza del parere del Ministero dello Sviluppo Economico, come già indicato in altro datato documento di prassi (circolare n. 31/E/2020). Si tenga ulteriormente conto che il parere del Ministero dello Sviluppo Economico non deve ritenersi limitato ai soli casi in cui sussiste incertezza circa la qualificazione delle attività destinate alla ricerca e sviluppo e che l'impresa, in piena autonomia, può acquisire direttamente il parere tecnico del Ministero o può presentare autonomamente istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Quando è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 8, c. 3, D.M. 27.05.2015, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero del credito d'imposta non spettante, con aggravio delle sanzioni e degli interessi come per legge.
Si evidenzia ulteriormente che l'indebito utilizzo in compensazione del credito inesistente, ossia quello in cui manca anche in parte il presupposto costitutivo, fa scattare la sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare dello stesso credito, ai sensi dell'art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997, pur essendo consentita la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Infine, il Ministero, con riferimento al numero degli accertamenti eseguiti, ha dichiarato che quelli notificati nel quinquennio 2017/2021, tenendo conto dei dati forniti al 30.06.2021, sono 804 e che i processi verbali di constatazione notificati sono 164, tenendo conto ulteriormente che, alla data della risposta, i pareri forniti dall'Agenzia delle Entrate sono circa 60 e quelli richiesti dagli stessi uffici e dai nuclei della Guardia di Finanza sono circa 70.

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