Credito d'imposta per beni industria 4.0 e interconnessione tardiva

2 Luglio 2021
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La norma richiede l'interconnessione al sistema computerizzato aziendale, che può avvenire anche in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione del bene. Come comportarsi?
Una delle problematiche più complesse da gestire rispetto alle agevolazioni per acquisto di beni strumentali “Industria 4.0” è stata la questione dell'entrata in funzione del bene in un periodo d'imposta precedente rispetto a quello di interconnessione, momento che, come è noto, marca il dies a quo per beneficiare del maggior bonus fiscale dell'iper ammortamento. A livello interpretativo l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E/2017, aveva chiarito che le 2 agevolazioni (super e iper ammortamento) non sono cumulabili, essendo la seconda una evoluzione della prima, quindi dall'incremento figurativo generato da iper ammortamento va sottratto il beneficio già acquisito e spesato da super ammortamento.

Le tematiche sopra riportate vanno aggiornate alla luce della modifica normativa apportata prima con la L. 160/2019 e poi con la L. 178/2020, normative che hanno trasformato l'agevolazione da variazione diminutiva dell'imponibile a credito d'imposta. Al riguardo, pur in assenza di conferme ufficiali, si ritiene che debbano essere applicati i passaggi logici che avevano governato il coordinamento tra super e iper ammortamento, ovviamente aggiornati alla diversa modalità di fruizione della agevolazione.
Pertanto, il principio di fondo dovrebbe essere il seguente:

  • nel momento in cui il bene entra in funzione scatta il beneficio del credito d'imposta calcolato nella misura base (6% o 10% a seconda del momento in cui l'investimento è stato eseguito);
  • quando scatta l'interconnessione viene calcolato il credito d'imposta nella misura maggiorata, decurtandolo dell'importo già utilizzato fino alla data della interconnessione stessa.

A complicare lo scenario sta il fatto che il credito d'imposta “base” in taluni casi (acquisti dal 16.11.2020) è fruibile in unica soluzione (ora grazie all'art. 20 D.L. 73/2021 anche a fronte di ricavi superiori a 5 milioni di euro), in altri casi (acquisti del 2020 fino al 15.11.2020) è fruibile in quote costanti annuali.

Vediamo il seguente esempio: un bene strumentale nuovo è stato acquistato ed entrato in funzione il 20.11.2020, mentre il 20.06.2021 è stato interconnesso. Il costo del bene è pari a € 20.000 ed ha originato un credito d'imposta di € 2.000 già utilizzato in dicembre 2020. Nel 2021 a seguito della interconnessione il credito d'imposta viene quantificato in € 10.000, fruibile in 3 quote costanti di € 3.333 l'una.
Nella prima compensazione eseguibile da luglio 2021 si dovrebbe sottrarre l'importo di 2.000 e poi dividere per 3 il risultato, quindi 2.666 per annualità.
In alternativa si potrebbe ipotizzare di sottrarre dalla prima rata di credito “Industria 4.0” l'importo già fruito, quindi compensazione di luglio 2021 sarebbe 3.333-2.000 = 1.333. Successivamente nel 2022 e 2023 si avrebbe una compensazione di € 3.333 all'anno.

Chi scrive ritiene preferibile la prima soluzione poiché più aderente al principio sancito dalla circolare n. 4/E/2017 in materia di super e iper ammortamento.

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