Credito d’imposta beni strumentali: regole per il 2025


Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Si ricorda che, salvo possibili proroghe, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta.

Per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, le condizioni di fruizione del credito di imposta dal 2023 al 2025 spetta per il:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro,
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro,
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Va ricordato che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Invece, per ciò che concerne i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0, le condizioni di fruizione sono riepilogate per il 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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