Superbonus: compensazione dei crediti con i contributi previdenziali

29 Dicembre 2023
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Superbonus, i crediti acquisiti possono essere compensati con il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali. A disciplinare l’istituto della compensazione è l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 comma 1 ad occuparsi della compensazione orizzontale. Anche i crediti relativi al Superbonus e ai bonus casa per i quali è stata possibile la cessione seguono le regole ordinarie di compensazione e l’utilizzo è ammesso anche in relazione a debiti e crediti di enti impositori diversi. Via libera quindi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati a seguito dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per il pagamento dei contributi previdenziali, nel rispetto delle regole previste in via generale per l’utilizzo delle somme nel modello F24.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate traccia quindi il quadro delle regole previste, prevedendo che:

“i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Regole alle quali, nel caso specifico dei crediti relativi ai bonus edilizi, si affianca la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di conversione del decreto blocca crediti n. 11/2023, i cui contenuti sono stati oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 27/E/2023 ha infatti evidenziato che la norma di interpretazione autentica, avente valenza anche per il passato, nel rispetto delle regole previste in via ordinaria consente l’utilizzo in compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi e quindi, a titolo esemplificativo, tra debiti previdenziali e contribuitivi e crediti derivanti dai bonus edilizi. In linea generale, la compensazione è quindi ammessa per tutte le somme che possono essere riscosse mediante il modello F24, salvo divieti specifici.

Sul fronte dei crediti edilizi bisognerà in ogni caso tener presenti le regole contenute nell’articolo 121, comma 3 del decreto legge n. 34/2020, che ammette l’utilizzo in compensazione delle somme sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali. La somma non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi e non può essere richiesta a rimborso.

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