Covid, ammortizzatori e contratti a tempo determinato

24 Maggio 2021
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Le aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale, possono rinnovare o prorogare i contratti a termine? Ecco la risposta dell'INL (nota 12.05.2021, n. 762).
L'ipertrofia normativa che caratterizza questo periodo di emergenza sanitaria, sta creando giocoforza incertezze e dubbi rispetto all'applicazione di determinate fattispecie giuridiche. L'operatore è costretto a ricorrere in alcuni casi all'istituto dell'interpretazione autentica, per fugare dubbi e incertezze.

Il settore degli ammortizzatori sociali è inondato da provvedimenti che spesso confliggono con la normativa “ordinaria”. Uno dei casi emblematici riguarda l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e il rinnovo dei contratti a termine. L'art. 19-bis D.L. 18/2020 dispone che: “Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19-22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli art. 20, c. 1, lett. c), 21, c. 2, e 32, c. 1, lett. c) D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”. Il legislatore, attraverso l'interpretazione autentica, permette al datore di lavoro che utilizza gli ammortizzatori sociali emergenziali di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro.

La norma deroga al divieto di cui all'art. 20, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2015 che inibisce la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. Il datore di lavoro, pertanto, non subirà l'effetto della trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'articolo citato è in vigore e agisce come norma interpretativa di tutte le disposizioni che autorizzano gli ammortizzatori sociali in questa fase d'emergenza, artt. 19-22 D.L. 18/2020, richiamate dai successivi provvedimenti che ne hanno prorogato la fruizione.

L'INL, facendo leva sulla circostanza che tutti i provvedimenti legislativi che si sono succeduti richiamano i citati artt. 19-22, interpreta in senso “dinamico” la disposizione: in particolare, l'inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell'art. 19-bis non può che far riferimento, secondo l'INL, ai lavoratori che attualmente utilizzano gli strumenti di integrazione salariale emergenziali. Platea di lavoratori individuata e circoscritta dall'art. 8 D.L. 41/2021 ai “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L'Ispettorato, in base a queste considerazioni, arriva alla conclusione che è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, quando gli stessi siano in forza alla data del 23.03.2021, data di entrata in vigore del citato D.L.

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