Covid-19, novità sulla malattia dei lavoratori fragili e in quarantena

25 Febbraio 2021
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L'Inps ha chiarito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 per tali categorie, anche in materia di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alle tutele previste dall'art. 26 D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (c. 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (cc. 2 e 2-bis).
Fa chiarezza in proposito il messaggio 15.01.2021, n. 151 della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'Inps. In particolare, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione è stato eliminato l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, previsto invece per l'anno 2020.
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1.01.2021 fino al 28.02.2021.
Come più volte chiarito, tale tutela “prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 L. 5.02.1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti”. In proposito viene ribadito che “l'equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”.
Per i lavoratori fragili, il messaggio specifica che è stata prorogata al 28.02.2021 anche la previsione dell'art. 26, c. 2-bis D.L. 18/2020 - in precedenza valida solo per il periodo dal 16.10.2020 al 31.12.2020 - che stabilisce lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Giova ricordare, infine, che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata istituita presso l'Inps ai sensi dell'art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335.

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