Aggiornamento del protocollo condiviso per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 e opportunità di vaccinazione negli ambienti di lavoro come da indicazioni Inail.
Il protocollo anticontagio fornisce indicazioni operative in grado di potenziare le strategie di contenimento adottate per contrastare l'epidemia in ambienti di lavoro. A un anno dalla sottoscrizione si è reso necessario un “tagliando” per armonizzare i contenuti delle disposizioni e per gestire la nuova fase. Il testo sottoscritto il 6.04.2021 resta invariato nelle linee generali, in particolare per obblighi di informazione, modalità d'accesso ai luoghi, ricorso al lavoro agile e sanificazione. Sono richiamate in modo esplicito le linee guida che dettagliano le prescrizioni stabilite per le diverse tipologie di attività.
Il contagio da Covid-19 si conferma come rischio biologico generico, affrontato con misure comuni alla popolazione seguendo il principio della precauzione; la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nei casi di condivisione del luogo di lavoro al chiuso e all'aperto, a meno di mansioni svolte in isolamento, è previsto l'impiego di mascherine chirurgiche ora riconosciute come DPI, oppure di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie con caratteristiche superiori (FFP2 e FFP3) tenuto conto dei rischi presenti.
Sono consentite le trasferte nazionali e internazionali a condizione che il datore di lavoro in collaborazione con medico competente e RSPP tenga conto del contesto e dell'andamento epidemiologico nei luoghi di destinazione, mentre le riunioni in presenza continuano a essere vietate, se non per ragioni di necessità, urgenza e impossibilità di svolgerle in remoto, garantendo distanziamento interpersonale, uso di mascherina chirurgica o DPI di livello superiore, adeguata pulizia e aerazione dei locali.
Resta la sospensione di attività “in aula”; è tuttavia previsto che i lavoratori ricevano la formazione di base e l'aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza, attività consentite in presenza a condizione che siano rispettate le misure di protezione stabilite.
Viene meglio definito il ruolo del medico competente, che interviene nell'informazione dei lavoratori nel rispetto della privacy e in sede di riammissione post contagio dei positivi oltre il 21° giorno, previa negativizzazione attraverso tampone molecolare o antigenico e nel caso di ricovero ospedaliero dopo aver accertato l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza.
In modo complementare, si riconosce alle imprese singole o aggregate la possibilità di attivare punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, anche con il supporto delle associazioni datoriali per lavoratori propri e di aziende prestatrici di servizi o insediate nel territorio, anche coinvolgendo i medici competenti.
L'attività, a integrazione dell'offerta vaccinale, non rientra strettamente nell'ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro, ma rappresenta un'opzione vincolata alla disponibilità dei vaccini e alla presenza di personale sanitario adeguatamente formato.
Il siero e i dispositivi per la somministrazione, gli strumenti formativi e di registrazione sono forniti dalla struttura pubblica, mentre gli oneri per i sanitari restano a carico dei datori di lavoro promotori. È in campo l'alternativa di ricorrere a soggetti privati convenzionati e laboratori accreditati o nel caso di datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente alle strutture dell'Inail.
Aderire alla campagna vaccinale rappresenta un'opportunità per i datori di lavoro, come per i lavoratori decidere di coglierla.
Aggiornamento del protocollo condiviso per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 e opportunità di vaccinazione negli ambienti di lavoro come da indicazioni Inail.
Il protocollo anticontagio fornisce indicazioni operative in grado di potenziare le strategie di contenimento adottate per contrastare l'epidemia in ambienti di lavoro. A un anno dalla sottoscrizione si è reso necessario un “tagliando” per armonizzare i contenuti delle disposizioni e per gestire la nuova fase. Il testo sottoscritto il 6.04.2021 resta invariato nelle linee generali, in particolare per obblighi di informazione, modalità d'accesso ai luoghi, ricorso al lavoro agile e sanificazione. Sono richiamate in modo esplicito le linee guida che dettagliano le prescrizioni stabilite per le diverse tipologie di attività.Il contagio da Covid-19 si conferma come rischio biologico generico, affrontato con misure comuni alla popolazione seguendo il principio della precauzione; la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Nei casi di condivisione del luogo di lavoro al chiuso e all'aperto, a meno di mansioni svolte in isolamento, è previsto l'impiego di mascherine chirurgiche ora riconosciute come DPI, oppure di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie con caratteristiche superiori (FFP2 e FFP3) tenuto conto dei rischi presenti.Sono consentite le trasferte nazionali e internazionali a condizione che il datore di lavoro in collaborazione con medico competente e RSPP tenga conto del contesto e dell'andamento epidemiologico nei luoghi di destinazione, mentre le riunioni in presenza continuano a essere vietate, se non per ragioni di necessità, urgenza e impossibilità di svolgerle in remoto, garantendo distanziamento interpersonale, uso di mascherina chirurgica o DPI di livello superiore, adeguata pulizia e aerazione dei locali.Resta la sospensione di attività “in aula”; è tuttavia previsto che i lavoratori ricevano la formazione di base e l'aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza, attività consentite in presenza a condizione che siano rispettate le misure di protezione stabilite.Viene meglio definito il ruolo del medico competente, che interviene nell'informazione dei lavoratori nel rispetto della privacy e in sede di riammissione post contagio dei positivi oltre il 21° giorno, previa negativizzazione attraverso tampone molecolare o antigenico e nel caso di ricovero ospedaliero dopo aver accertato l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza.In modo complementare, si riconosce alle imprese singole o aggregate la possibilità di attivare punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, anche con il supporto delle associazioni datoriali per lavoratori propri e di aziende prestatrici di servizi o insediate nel territorio, anche coinvolgendo i medici competenti.L'attività, a integrazione dell'offerta vaccinale, non rientra strettamente nell'ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro, ma rappresenta un'opzione vincolata alla disponibilità dei vaccini e alla presenza di personale sanitario adeguatamente formato.Il siero e i dispositivi per la somministrazione, gli strumenti formativi e di registrazione sono forniti dalla struttura pubblica, mentre gli oneri per i sanitari restano a carico dei datori di lavoro promotori. È in campo l'alternativa di ricorrere a soggetti privati convenzionati e laboratori accreditati o nel caso di datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente alle strutture dell'Inail.Aderire alla campagna vaccinale rappresenta un'opportunità per i datori di lavoro, come per i lavoratori decidere di coglierla.