Costi non registrati? Non si può precludere la loro deducibilità

9 Agosto 2020
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Un costo può essere determinato, sia qualitativamente che quantitativamente, anche su base presuntiva o anche da elementi concretamente rilevabili da una consulenza tecnica, stante tra gli atti del procedimento tributario.
Al fine di poter procedere alla deduzione di costi, che non risultino contabilizzati da parte del contribuente verificato, è possibile sempre attingere a ulteriori fonti ancorché di carattere presuntivo. La conclusione espressa emerge in maniera chiara e sintetica da un recente intervento della Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, ord. 15.07.2020, n. 14990).
In tale contesto risulta aver trovato un'ulteriore conferma quell'orientamento secondo cui la deducibilità di costi d'impresa, che non risultino contabilizzati, non può essere semplicemente esclusa dalla mancanza di riscontri contabili, atteso che in tal caso può essere pur sempre demandato al contribuente l'onere di fornire idonee attestazioni in ordine alla esistenza e inerenza dei componenti negativi che intende portare in diminuzione del reddito eventualmente accertato: ciò può essere dimostrato anche mediante fattori conoscitivi di carattere presuntivo, nonché da elementi di fatto che siano anche contenuti in una consulenza tecnica, la quale potrebbe indubbiamente assurgere a valida fonte di convincimento per il giudice tributario.
La vicenda in commento trae spunto da una contestazione mossa dalla Agenzia delle Entrate riguardo alla desunta deducibilità di costi non registrati. Nello specifico, il contribuente ispezionato aveva:
- da un lato, ammesso fin dalla fase dell'istruttoria amministrativa che, nell'annualità fiscale oggetto di recuperi, aveva omesso di annotare dei ricavi scaturenti dalla vendita di unità immobiliari costruite dalla sua impresa per un importo attestantesi all'incirca su un ammontare di 360.000 euro;
- dall'altro lato, aveva però sostenuto come a fronte di tali elementi positivi “non contestati”, fossero da computare anche i relativi costi, sostenuti per l'edificazione degli immobili compravenduti ed il cui ammontare andava legittimamente decurtato dai maggiori ricavi accertati.
Il contribuente attestava, pertanto, che la valida sussistenza dei costi dedotti potesse essere correlata a elementi certi e precisi quali il necessario sostentamento di costi di realizzazione dei beni ancorché ceduti “in nero”.
In tale contesto, i fattori di "certezza e precisione" sarebbero declinabili interpretativamente alla stregua di un'evidente regola di giudizio validamente fruibile, tanto dalla stessa Amministrazione Finanziaria, quanto nell'eventuale dimensione processuale, dal giudice tributario. Si consideri, inoltre, che in concreto, qualora ci si trovi al cospetto di riscontri probatori presuntivi non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto (da provare) sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza.
Posto ciò quindi è ovvio, quanto indubitabile, che per realizzare delle costruzioni di qualsiasi tipo (nel caso in specie si trattava di unità immobiliari) sia necessario sostenere dei costi, per materiali, prestazioni d'opera per la realizzazione, ecc. Trattasi di costi reali e verosimilmente quantificabili seppur anche solo approssimativamente. Tuttavia, almeno nel caso in specie, in discussione non ne risulta la esatta quantificazione, bensì la loro effettiva sussistenza.

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