Convalida delle dimissioni del padre lavoratore

13 Ottobre 2020
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Con la nota 25.09.2020, prot. 749 l'INL ha voluto fare chiarezza sull'obbligatorietà dell'adempimento durante i primi 3 anni di vita del bambino.
Come noto, dal 12.03.2016, le dimissioni e risoluzioni consensuali devono essere presentate - a pena di inefficacia - esclusivamente con modalità telematica, pur stanti alcune esclusioni, quali le dimissioni rassegnate:
- da lavoratori alle dipendenze delle P.A.;
- da lavoratori domestici;
- nelle sedi protette o avanti alle commissioni di certificazione;
- durante il periodo di prova;
- nei rapporti di lavoro marittimo;
- dai genitori lavoratori.
Con riferimento a tale ultima casistica, infatti, l’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 prevede, per le dimissioni e risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e/o nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento, una particolare procedura di convalida, così strutturata:
- presentazione della richiesta di convalida al servizio ispettivo, con allegata la copia della lettera di dimissioni inviata al datore di lavoro;
- convocazione del lavoratore da parte dei servizi competenti al fine di valutare l’effettiva volontà di quest’ultimo;
- un colloquio, nel quale il funzionario - dopo aver informato il lavoratore dei principali diritti previsti dalla normativa sulla maternità - provvede sia a far compilare un apposito modello sia a informarlo in merito alla possibilità di rivolgersi alla consigliera provinciale di parità competente sia ad acquisire il consenso al trattamento dei dati raccolti ai fini statistici allo scopo di promuovere la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro;
- rilascio, entro 45 giorni dalla richiesta, da parte del servizio competente di un provvedimento di convalida che viene inviato sia al lavoratore che al datore di lavoro: da tale momento, quest’ultimo potrà procedere con la comunicazione obbligatoria di risoluzione del rapporto (ML, nota n. 22350/2015).
Proprio rispetto a tutto questo, con nota prot. n. 749 del 25.09.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha voluto fare chiarezza in merito all’obbligatorietà della convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre nel periodo sopra indicato.
Prendendo, infatti, le mosse dall’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav. 11676/2012, si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare tale disciplina: a tal proposito, si ricorda che questo congedo (art. 28 del D.lgs. 151/2001) è fruibile in alternativa a quello di maternità soltanto in alcuni casi, quali il decesso o la grave infermità della madre, l’abbandono del bambino o l’affidamento esclusivo al padre stesso.
Come già evidenziato dal Ministero del Lavoro (interpello n. 28/2014), tale fruizione non risulta richiesta dalla lettera della norma, poiché la sua ratio risiede in una volontà generica di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.
In buona sostanza, l’obbligo di convalida dipende esclusivamente dallo status di genitori dei lavoratori, poiché la fruizione del congedo di paternità – come quello di maternità - comporta soltanto una netta differenza in materia di tutele nel caso di recesso entro il compimento del primo anno di età del bambino: oltre al divieto di licenziamento da parte del datore, infatti, il lavoratore (o la lavoratrice) che rassegna le proprie dimissioni entro quello stesso periodo avrà diritto all’indennità di mancato preavviso e a tutte le altre indennità previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento per il caso di licenziamento (oltre a obbligare il datore di lavoro al versamento del c.d. “ticket NASpI”).
Alla luce di tutto questo, diviene dunque necessario che, ai fini della convalida, il datore sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione delle pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità stesso o del congedo obbligatorio del padre previsto dalla L. 92/2012 (ben diverso dal congedo del D.Lgs. 151/2001 e consistente – per gli eventi verificatisi dal 1.01 al 31.12.2020 – in 7 giorni obbligatori e 1 ulteriore giorno facoltativo da utilizzare entro i primi 5 mesi di vita del bambino).
Il consiglio da parte di chi scrive è, dunque, quello di utilizzare informative generiche nelle quali ricordare come tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che abbiano figli di età fino a 3 anni siano tenuti a presentare le loro dimissioni utilizzando la specifica procedura che coinvolge l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, magari specificandone brevemente anche le modalità di svolgimento.
Per concludere, si noti inoltre che - alla luce delle disposizioni dell’art. 12-bis, c. 2, D.L. 76/2020, come convertito dalla legge di conversione n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) – sono state introdotte significative semplificazioni di alcune procedure amministrative svolte dagli Ispettorati Territoriali, tra le quali figura anche quella di convalida delle dimissioni, il cui svolgimento è possibile attraverso strumenti di comunicazione da remoto: rispetto a ciò, l’INL si è pronunciato con circolare 25.09.2020, n. 4.


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