È partito il conto alla rovescia per l'invio della richiesta del contributo rompicapo previsto dal D.L. 73/2021.
Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2.07.2021, n. 175776 si è aperto il canale telematico per l'invio delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021.
Le domande possono essere inoltrate già dal 5.07.2021 e fino al termine ultimo del 2.09.2021.
Si ricorda che tale contributo è stato riconosciuto in modo automatico e nella stessa misura ai soggetti che già avevano percepito il precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni, concedendo tuttavia la facoltà di ricalcolare il bonus con i nuovi parametri previsti dal D.L. 73/2021, qualora risultino più favorevoli e ottenendo il riconoscimento della nuova somma, scomputando quanto già percepito in modo automatico. Per questa ragione, questo contributo è stato definito “alternativo”. Inoltre, i nuovi parametri possono consentire il ripescaggio di alcuni contribuenti esclusi dal precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni e, conseguentemente, dal bonus “automatico” del Sostegni-Bis.
Il modello di domanda si presenta molto complesso e pieno di insidie.
Nella prima parte si nota subito una complessa autocertificazione che il contribuente dovrà sottoscrivere in relazione all'ammontare degli aiuti ricevuti dal 1.03.2020 al 27.01.2021. In sostanza si dovrà dichiarare, con rischi penali in caso di falsa dichiarazione, che l'ammontare dei contributi ricevuti rispetta i limiti imposti dalla UE nel Temporary framework, in particolare i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 e 3.2. Nella pagina successiva, è prevista un'ulteriore autocertificazione concernente il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.12 in relazione agli aiuti ricevuti nel periodo 13.10.2020-27.01.2021.
Ma non finisce qui. Il quadro “A” impone l'indicazione analitica di tutti gli aiuti ricevuti nel periodo emergenziale e previsti dai principali provvedimenti normativi che si sono succeduti nel periodo. Si va dal D.L. 34/2020, con l'indicazione delle esenzioni in tema di Irap, del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, del credito d'imposta per le locazioni non abitative, passando per gli ulteriori aiuti previsti dai D.L. 104/2020, D.L. 137/2020, D.L. 172/2020, dalla L. 178/2020, fino al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021.
È stata inserita una casella residuale, denominata “Altri aiuti”, destinata ad accogliere gli altri eventuali aiuti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12, compresi quelli non fiscali e non erariali. Per ogni rigo, è necessario barrare una casella per indicare se il tipo di aiuto riguarda la sezione 3.1 o 3.12 e il periodo ammissibile, con tanto di data inizio e data fine. Un rompicapo in piena regola che impone una ferrea conoscenza dei provvedimenti comunitari, senza contare il tempo necessario per reperire le informazioni afferenti contributi ed altri aiuti ricevuti nel periodo emergenziale. Ma non è tutto.
Il quadro “B” impone la necessità di indicare il codice fiscale dei soggetti facenti parte della c.d. “impresa unica”.
Infine, in caso di superamento dei limiti imposti da Bruxelles, è previsto uno specifico rigo per l'indicazione del minor importo spettante.
Una domanda da compilare con grande attenzione che aumenta il carico di lavoro dei professionisti dell'area fiscale già stressati dal crescente numero di adempimenti e con una scadenza alle porte (il 2.09) non proprio azzeccata.
Continua a leggere: attiva 3 notizie gratuite, le riceverai via e-mail
Oppure Abbonati e ricevi tutte le notizie di Ratio QuotidianoAbbonati