Il D.L. 52/2021 prevede le regole alle quali le aziende devono attenersi per riprendere la loro attività e gli strumenti a disposizione.
Il D.L. 22.04.2021, n. 52 regola la graduale ripresa delle attività economiche e sociali che potrebbe, soprattutto all’inizio, non essere costante; le aziende hanno quindi necessità di forme contrattuali flessibili.
Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, disciplinato dagli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015, è senz’altro la forma contrattuale più flessibile, sia a tempo determinato che indeterminato. D’altra parte, è una forma contrattuale riservata ai soggetti con meno di 25 anni o con più di 55 anni oppure, a prescindere dall’età, per lo svolgimento delle mansioni previste dal R.D. 2657/1923 tra cui camerieri, personale di servizio e cucina negli alberghi o esercizi pubblici, impiegati di bureau, interpreti negli alberghi o agenzie viaggio, purché abbiano carattere discontinuo. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.
I contratti collettivi possono prevedere, in relazione alla specificità del settore di appartenenza, i casi di utilizzo del lavoro intermittente; a tal proposito, i contratti collettivi aziendali rappresentano un’importante opportunità perché potrebbero prevedere, anche solo per un periodo di tempo limitato, specifiche mansioni alle quali rendere applicabile la normativa del contratto di lavoro a chiamata.
Il lavoro a tempo parziale, disciplinato dagli artt. 4-12 D.Lgs. 81/2015, rappresenta una seconda possibilità per le aziende che potrebbero aver necessità di una prestazione lavorativa part-time, cioè per un numero di ore inferiori rispetto all’orario normale. Si osserva che, per i lavoratori già in forza alla data del 23.03.2021, le aziende hanno la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali emergenziali (CIGO fino al 30.06.2021 o FIS/CIGD fino al 31.12.2021) anche su base oraria, a completamento dell’orario di lavoro stabilito.
Il Ccnl dei settori Turismo e Pubblici Esercizi prevede inoltre il cosiddetto “lavoro extra” che consente alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi di assumere lavoratori per una durata massima di 3 giorni in occasione di:
Per esempio, un ristorante potrebbe avere l’esigenza di assumere un lavoratore esclusivamente per i giorni di venerdì/sabato/domenica oppure in occasione di un particolare evento.
I rapporti di lavoro extra sono esclusi dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e questo ne semplifica ulteriormente l’utilizzo.
Anche in questo caso, la contrattazione aziendale potrebbe prevedere particolari situazioni in cui l’azienda può ricorrere al lavoro extra considerate le specificità del settore e le peculiarità dell’azienda.
In ogni caso si ricorda che, in corso di cassa integrazione, le aziende dovranno prima richiamare in servizio il personale già in forza la cui attività è ridotta o sospesa, e solo successivamente assumere nuovo personale scegliendo la modalità contrattuale più opportuna in relazione alle specifiche necessità.
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