La nota INL 26.11.2020, n. 1050 fornisce chiarimenti in merito alla definizione e all'individuazione del lavoratore notturno, con particolare riferimento all'intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.
Il D.Lgs. 8.04.2003, n. 66, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, disciplina molti aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tra i quali il lavoro notturno. L'INL, sollecitato da numerose richieste di chiarimento e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 12165/2020), interviene sull'argomento per meglio definire la figura del lavoratore notturno.
Preliminarmente, l'INL ricorda che per periodo notturno, ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003, deve intendersi: “il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino”. Per circoscrivere tale periodo di lavoro occorre riferirsi alle previsioni del contratto collettivo e individuale, pertanto il periodo da considerare potrà andare dalle ore 22 alle 5 oppure dalle ore 23 alle 6 o, infine, dalla mezzanotte alle 7.
Dallo stesso articolo, al punto 1, ricaviamo la definizione di lavoratore notturno, come colui che: “durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale”. Pertanto, quando i contratti collettivi non disciplinano la materia, si deve considerare lavoratore notturno chi svolge per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
L'Ispettorato si sofferma, particolarmente, sulla disciplina da applicare nel caso in cui, invece, la materia sia regolamentata dai contratti collettivi. In presenza di “regole pattizie” si definisce lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo di riferimento. Sono i contratti collettivi, chiarisce l'INL, a individuare sia il numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbero pertanto essere inferiori o superiori alle 3 ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.
I chiarimenti riportati nella citata nota trovano immediata applicazione al fine di individuare la platea di lavoratori cui applicare il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro di cui all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 66/2003. Non tutti i lavoratori che svolgono una parte del loro lavoro di notte possono essere considerati lavoratori notturni (nota Ministero Lavoro prot. n. 388/2005), ma solo quelli individuati secondo le caratteristiche sopra descritte.
IMPOSTE E TASSE
Decreto ristori, tutte le novità
16/12/2020
Rateizzazione degli acconti, proroga della sospensione della Tosap e Consap e un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei proprietari che riducono il canone dell'abitazione principale.
IMPOSTE E TASSE
Acconto Iva del 28.12
15/12/2020
Condizioni per l'esenzione, mentre si segnala che la Tari dovrà essere versata per intero anche dalle attività chiuse (bar, piscine, ecc.).
IMPOSTE E TASSE
Acconto Iva del 28.12
03/12/2020
La proroga al 16.03.2021 scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.