Congruità delle spese e visto di conformità estesi ai bonus ordinari

22 Novembre 2021
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Con il D.L. 157/2021 sono state introdotte alcune misure destinate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, con particolare riferimento a quelle edilizie.
Con la finalità di tamponare comportamenti non idonei e, soprattutto, fraudolenti, con il D.L. 11.11.2021, n 157 si è intervenuti sia sull'art. 119 che sull'art. 121 del D.L. 34/2020, introducendo l'ulteriore art. 122-bis al D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020.
L'obbligo di visto di conformità viene esteso, innanzitutto, alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110%, con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, giacché, in tal caso, è l'Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.
Il visto di conformità, attualmente richiesto esclusivamente nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito d'imposta o per l'ottenimento dello sconto sul corrispettivo della detrazione maggiorata del 110%, viene esteso anche nel caso in cui l'opzione in commento riguardi i bonus edilizi ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate, impianti fotovoltaici e quant'altro).

Con il nuovo art. 122-bis, si dispone la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di sospendere, fino a 30 giorni gli effetti (quindi il perfezionamento della cessione) delle comunicazioni per le opzioni e delle cessioni successive alla prima che, discrezionalmente per le Entrate, presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti (coerenza e regolarità dei dati, dati afferenti i crediti oggetto di cessione, analoghe cessioni effettuate in precedenza da soggetti indicati nelle comunicazioni).
Si evidenzia che era stata introdotta, in una prima versione dello schema, una maggiore responsabilizzazione dei fornitori e dei cessionari, soprattutto in termini di ottenimento e verifica della documentazione comprovante il credito, con l'obiettivo di definire meglio l'ambito applicativo del concorso nella violazione; comma eliminato, si ritiene per non creare ulteriori aggravi ma anche perché già presente, sebbene applicabile in forma più leggera ed esclusivamente in presenza di determinate condizioni.
Il decreto in commento, inoltre, richiede ai professionisti, che intervengono nelle operazioni aventi a oggetto la cessione dei crediti e che trasmettono le comunicazioni per l'opzione, una maggiore attività, ove ricorrano i presupposti per la normativa antiriciclaggio, in particolare agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007, con riferimento all'eventuale natura fittizia dei crediti, alla presenza di cessionari che pagano il prezzo con utilizzo di capitali provenienti da fonti illecite o che esercitano una attività abusiva di natura finanziaria (UIF - comunicazione 19/2021).

Con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività di controllo, a cura dell'Agenzia delle Entrate, il D.L. 157/2021, fermo restando l'applicabilità delle disposizioni specifiche introdotte dalla relativa normativa, amplia l'ambito applicativo prevedendo la possibilità di esercitare i poteri prescritti in materia di imposizione diretta e Iva, anche per la fase di recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51 e seguenti D.P.R. 633/1972, nonché ai sensi dell'art. 1, cc. 421 e 422 L. 311/2004, con recupero dell'indebito entro il 31.12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione e con estensione al 31.12 dell'8° anno successivo se trattasi di crediti inesistenti o di indebite compensazioni.

Infine, dopo il blocco immediato del sito dell'Agenzia delle Entrate del giorno successivo che non permetteva di concludere il trasferimento dei bonus ordinari per le cessioni già definite, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento direttoriale (n. 312528/2021), datato 12.11.2021, con il quale si modificano i provvedimenti precedenti e, soprattutto, i contenuti del modello di comunicazione dell'opzione per la cessione e sconto in modo tale da tenere conto delle novità introdotte e, soprattutto, dei nuovi obblighi con un paradossale effetto retroattivo, in contrasto con quanto sancito dall'art. 3, c. 2 L. che così recita: “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

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